Docente di ruolo in esubero: il suo passaggio di ruolo non è garantito. Le fasi dei trasferimenti

Trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra sono movimenti distinti e separati che si effettuano su un determinato numero di posti assegnato rispettivamente agli uni e agli altri. Ecco perché si può non ottenere il passaggio con punteggio più alto di chi ha avuto il trasferimento e viceversa.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono una docente di ruolo nella provincia di Caserta, da tre anni in esubero provinciale sulla classe di concorso B020. Purtroppo, la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata: oggi siamo due docenti in esubero, a dimostrazione del carattere strutturale del problema. Avendo conseguito l’abilitazione anche per la classe di concorso AS12 (Discipline letterarie nella scuola secondaria di secondo grado), ho presentato sia domanda di trasferimento per la B020, sia domanda di passaggio di ruolo provinciale per l’AS12, per la quale ho 91 punti. Nonostante ciò, non mi è stata assegnata alcuna sede sulla B020, per mancanza di disponibilità; non mi è stata assegnata alcuna sede neppure sul passaggio di ruolo in AS12, pur avendo indicato preferenze su sedi che risultavano disponibili; tali sedi sono state invece assegnate a docenti provenienti da fuori provincia, con punteggi inferiori e senza alcuna precedenza, in violazione delle norme che garantiscono priorità ai docenti in esubero della stessa provincia. Attualmente, quindi, non ho una sede: sono ancora senza titolarità al termine delle operazioni, ufficialmente in esubero provinciale nella provincia di Caserta. Ho già presentato reclamo formale all’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, ma intendo anche procedere con un’azione legale, in quanto ciò rappresenta un diritto negato e una scelta che, anche a livello logico, appare del tutto irragionevole e non può essere accettata in silenzio. La ringrazio molto per l’attenzione e le auguro una buona giornata.
Il lettore non lo specifica ma presumiamo che “ i docenti provenienti da fuori provincia” siano arrivati in seguito a trasferimento interprovinciale. Se così è, il nostro lettore non deve confrontarsi con chi ha ottenuto il trasferimento interprovinciale ma con chi ha ottenuto il passaggio.
I due movimenti, infatti, sono distinti e separati e a ciascuno spetta il 25 del 50% dei posti disponibili destinato alla terza fase della mobilità, come si legge nell’art. 8 del CCNI 25/28 (terza fase in cui si svolgono trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali): 25% ai trasferimenti e 25% ai passaggi (il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo); in caso di posto dispari, lo stesso è assegnato ai trasferimenti.
Essendo movimenti diversi vi si concorre da graduatorie diverse:
- quella per i trasferimenti (i docenti richiedenti trasferimento sono presenti in graduatoria in base a precedenza e punteggio)
- quelle per i passaggi (i docenti richiedenti il passaggio sono presenti nelle graduatorie, relative al diverso movimento, in base al solo punteggio – eccetto chi fruisce della precedenza di cui all’art. 13/1 punto I del CCNI25/28).
In definitiva, se 91 punti (quelli del lettore) non sono stati sufficienti per ottenere il passaggio di ruolo, non si può dire automaticamente che un punteggio più basso non sia utile al trasferimento interprovinciale.
Chi lo ha ottenuto, infatti, aveva un punteggio più basso di 91 punti ma certamente più alto rispetto agli altri concorrenti al trasferimento medesimo (non diciamo anche di eventuale preferenza, in quanto nel quesito si afferma che i citati docenti non ne sono in possesso).
Quanto alla presunta “ violazione delle norme che garantiscono priorità ai docenti in esubero della stessa provincia“, come si afferma nel quesito stesso la classe in esubero è la B20 ed è su tale classe che non potevano essere effettuati trasferimenti, come avvenuto. Sulla AS12, invece, classe non in esubero, potevano essere e sono stati effettuati dei movimenti. L’organico, d’altra parte, è relativo ai posti/classi di concorso e non anche alle situazioni dei singoli. Il possesso dell’abilitazione potrà servire al lettore al momento della presentazione delle domande di utilizzazione. Il lettore, infatti, rimasto in esubero e quindi senza sede, potrà ottenerla (come sa) per l’a.s. 25/26 a seguito di utilizzazione, anche nella As12 (siamo in attesa del nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, in quanto il CCNI 19/22 è scaduto ormai da tempo).
Per completezza, illustriamo di seguito le disposizioni di cui al CCNI 2025/28 (art. 6, art. 8, allegato 1 al CCNI) e sulla base delle quali abbiamo risposto al nostro lettore.
Fasi mobilità e percentuali posti
Le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra) si svolgono in tre distinte fasi:
- I fase: trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
A ciascuna delle suddette fasi e movimenti è assegnata un determinata percentuale di posti:
- i trasferimenti comunali e provinciali, ossia le prime due fasi, si effettuano sul 100% dei posti disponibili in ciascuna provincia;
- i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali si effettuano sul 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase: 25% ai trasferimenti e 25% ai passaggi. Il restante 50% di posti disponibili – al termine della seconda fase – è destinato alle immissioni in ruolo (nella suddivisione dei posti tra immissioni in ruolo e terza fase della mobilità, l’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle une e dell’altra: nell’a.s. 2025/26 è assegnato alla mobilità, nell’a.s. 2026/27 alle immissioni in ruolo, nell’a.s. 2027/28 nuovamente alla mobilità).
Evidenziamo che:
- i posti liberatisi a seguito dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso, nel limite delle percentuali suddette;
- se al termine delle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti interprovinciali) l’aliquota del 25% non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale (passaggi), salvaguardando il personale in esubero in provincia;
- se al termine delle operazioni di mobilità professionale nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).