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Docente di ruolo ha avuto supplenza al 30 giugno: fruirà delle ferie? In quale scuola?

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Il docente di ruolo che accetta una supplenza fruirà delle ferie nei mesi di luglio-agosto. Differenza tra incarico al 30/06 e al 31/08.

Supplenze docenti ruolo

Le supplenze del personale docente di ruolo, dal corrente anno scolastico, sono disciplinate dall’art. 47 del CCNL 2019/21, cui aggiungere le disposizioni di cui al DM 158/2024.

Stando alle sopra citate disposizione:

  • il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo che ottiene la supplenza mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso;
  • l’accettazione delle supplenze è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova (art. 3/3 del DM n. 138/2023 e art. 3/3 del DM 158/2024).

Dunque, come sopra riportato, durante l’anno di supplenza, il docente di ruolo assume lo stato giuridico del personale a tempo determinato, anche in riferimento alle ferie. Come potranno essere fruite queste ultime in caso di supplenza al 30/06? Prima di rispondere a tale domanda, che riprende quella posta da una nostra lettrice in redazione, ricordiamo i giorni di ferie spettanti al personale docente.

Ferie

Le ferie del personale docente sono disciplinate dall’art. 35 del CCNL 19/21 per il personale a tempo determinato e dall’art. 13 del CCNL 2007 per il personale a tempo indeterminato.

Personale di ruolo

Il personale a tempo indeterminato ha diritto a:

  • 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio (intesa come servizio a qualunque titolo prestato, anche a tempo determinato) non superiore ad anni 3;
  • 32 gg. se ha un’anzianità di servizio (intesa come servizio a qualunque titolo prestato, anche a tempo determinato) superiore ad anni 3.

Quanto alla fruizione delle ferie, questa avviene nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali (art. 1, comma 54, legge 22/2012), esclusi i giorni dedicati a scrutini ed esami. È possibile fruire di massimo 6 giorni durante l’anno scolastico. Tali giorni (6 gg) possono essere fruiti con le stesse modalità dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari (art. 13, comma 9, CCNL scuola e art. 15, comma 2, CCNL scuola).

Personale non di ruolo

Le ferie sono proporzionali* al servizio prestato (art. 35, comma 2, CCNL 2019-2021). Se la durata del contratto non ne permette la fruizione, vengono monetizzate al termine del contratto o dell’anno scolastico: in tal caso, si procede alla sottrazione dai giorni spettanti di quelli in cui si sarebbe potuto fruire delle ferie (ossia i giorni rientranti nei periodi di sospensione delle lezioni, esclusi i festivi); il resto sarà monetizzato (sempre che vi sia). Evidenziamo che la Cassazione (ordinanza n. 9860/2024) ha stabilito che il docente non perde il diritto all’indennità sostitutiva per non aver chiesto le ferie, a meno che non sia stato invitato dal dirigente a goderne con esplicito avviso della perdita del diritto in caso contrario. Non è consentito attribuire le ferie d’ufficio.

[* Questa la proporzione da effettuare -> 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x]

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono un’ insegnante di ruolo su posto comune in scuola primaria .Ho accettato una supplenza da G.I (GRADUATORIE D’ISTITUTO) CON ART.47 nella scuola dell’ infanzia fino al 30 giugno . Desideravo sapere, visto che dal 1 luglio sono di nuovo di ruolo nella scuola di titolarità cosa succederà per le ferie, e inoltre se lo stipendio mi arriverà comunque nei mesi di luglio e agosto. Grazie mille

Rispondiamo alla lettrice che, riguardo alle ferie, si è espresso l’Aran con un parere relativo al personale ATA di ruolo che accetta supplenze (ARAN – SCU_014_Orientamenti applicativi). Secondo la citata Agenzia, le ferie vanno fruite al rientro nella scuola di titolarità, anzi la scuola dovrebbe favorirne la fruizione. E’ chiaro che quanto detto non può non riguardare anche i docenti di ruolo che accettano una supplenza. La lettrice, pertanto, fruirà delle ferie al rientro nella scuola di titolarità. Sebbene non richiesto dalla lettrice, ricordiamo che si deve distinguere tra supplenze al 31/08 e supplenze al 30/06, in quanto:

  • il docente di ruolo che ottiene una supplenza al 31 agosto fruirà delle ferie nella scuola in cui ha ottenuto la supplenza, mentre chi la ottiene al 30 giugno, come la lettrice, ne fruirà nella scuola di titolarità.

Quanto allo stipendio, lo stesso arriverà nei mesi di luglio e agosto e ritornerà ad essere quello da docente di ruolo.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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