Docente di ruolo già in assegnazione provvisoria su sostegno può accettare supplenza su posto di sostegno per avere sede più comoda
Il docente di ruolo, titolare su posto comune e in assegnazione provvisoria su posto di sostegno, può accettare un’eventuale supplenza su tale tipologia di posto?
Supplenze docenti ruolo
Le supplenze del personale docente di ruolo sono previste e disciplinate dall’art. 47 del CCNL 2019/21, secondo cui:
- il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
A quanto detto si deve aggiungere che l’accettazione delle suddette supplenze è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023 e dall’art. 3/3 del DM 158/2024.
Valutazione servizio e stipendio
L’anno di servizio prestato dal docente di ruolo con incarico di supplenza è valutato quale servizio non di ruolo. Così, infatti, è indicato nella premessa alle note relative alla Tabella A di valutazione dei titoli allegata al CCNI 2022/25:
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
Pertanto, l’anno di supplenza si valuta:
- 6 punti ogni anno per tutti gli anni nella mobilità
- 3 punti ogni anno nella graduatoria interna di istituto (nello specifico, si somma al pre-ruolo e si valuta: 3 punti ogni anno per i primi 4 anni e poi 2 punti all’anno)
Precisiamo che:
- nel CCNI 2022/25 si fa ancora riferimento all’articolo 36 del CCNL 2007, in quanto precedente al CCNL 2019/21 e quindi al nuovo articolo 47;
- il CCNI mobilità 2022/25 dovrà essere riscritto per il triennio 2025/28, per cui qualora nel CCNI 2025/2028 ci fossero novità in merito, le comunicheremo immediatamente tramite i nostri articoli. Contratto mobilità docenti e ATA 2025-28, prosegue la trattativa al Ministero: due tavoli separati per affrontare le questioni specifiche
Stipendio
Come sopra riportato, l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. Conseguentemente l’anno svolto in supplenza è considerato servizio pre-ruolo, per cui il docente in aspettativa per supplenza riceve lo stipendio spettante ad un supplente, quindi prima fascia stipendiale.
Quesito
Sono un insegnante in ruolo TITOLARE a Roma su POSTO COMUNE eeee dal 2021, Dal 1 Settembre 2024 sono in assegnazione provvisoria su altra classe adee (Caserta) ma molto distante da casa, essendo stata individuata come destinataria di una supplenza da GPS classe adee fino al 30/06/24 con orario 24h settimanali. Posso accettarla?
Nell’articolo 47 summenzionato non è previsto alcun divieto in merito e, considerato che la lettrice è titolare su posto comune e il CCNL prevede la possibilità di accettare una supplenza su una tipologia di posto diversa (qual è il sostegno), la stessa potrà accettare la supplenza in questione. Ciò che conta, infatti, è la titolarità e la lettrice, pur essendo in assegnazione su posto di sostegno, è titolare su posto comune. Così, infatti, leggiamo nel citato art. 47:
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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