Docente di ruolo che svolge la supplenza chiede aspettativa: quando perde la titolarità e deve presentare domanda di mobilità. Risposte ai quesiti

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I docenti di ruolo inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2024/25, come sappiamo, possono accettare supplenze e si pongono al riguardo diverse domande: richiesta aspettativa, accettazione incarico, perdita della titolarità (a meno che non debbano svolgere l’anno di prova o non sono ancora confermati in ruolo). Le info utili. 

Supplenze docenti ruolo

La possibilità per i docenti di ruolo di accettare incarichi di supplenza è prevista e disciplinata dall’art. 47 del CCNL 2019/21.

In base alla citata disposizione contrattuale, il docente a tempo indeterminato può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007), al 31/08 o al 30/06, in un diverso grado di istruzione ovvero per altra classe di concorso oppure per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria). 

Accettando la supplenza, l’interessato:

  • mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede;
  •  è sottoposto alla disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
  • deve chiedere di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

La supplenza, evidenziamolo, può essere accettata soltanto dopo lo svolgimento del periodo di prova. Così, infatti, leggiamo nell’art. 3/3 del DM 158/2024: 

L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Quesito 1

Ciao Lalla ti spiego nello specifico il mio dubbio ho accettato incarico da gps mentre ero titolare su una scuola poi ho chiesto ed ottenuto trasferimento e dopo due anni ho accettato un altro incarico da gps la mia domanda è: prima di perdere la titolarità su questa nuova scuola quanti incarichi posso ancora accettare? Grazie per l’attenzione

La titolarità della sede, come scritto sopra, si mantiene per tre anni scolastici e si perde all’accettazione del quarto anno di supplenza. Quindi sino al terzo incarico di supplenza non si perde la sede di titolarità, mentre la stessa si perde all’accettazione della quarta supplenza. Gli anni di supplenza in esame possono essere anche non continuativi.

Il docente, che viene a trovarsi nella situazione succitata (ossia che per la titolarità della sede), deve presentare domanda di mobilità per ottenere una nuova scuola di titolarità. L’istanza va presentata nel corso del suddetto quarto di supplenza per l’a.s. successivo.  Ricordiamo al riguardo la dichiarazione congiunta relativa proprio all’art. 47, ove leggiamo:

Con riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.

Dunque, il docente, che perde la sede di titolarità all’accettazione della quarta supplenza, non deve presentare domanda ogni anno scolastico successivo al citato quarto anno ma, a seguito dell’assegnazione di una nuova sede, inizia a decorrere un nuovo triennio e solo al “nuovo” quarto anno l’interessato perderà nuovamente la predetta sede.

Quesito 2

Sono docente di ruolo nella scuola primaria, ma da quest’anno ho acquisito anche i titoli per insegnare nella scuola secondaria di secondo grado, specificamente nella classe di concorso A054 (Storia dell’Arte). Mi sono inserita nelle GPS, ma l’algoritmo per le nomine in Sicilia non è ancora stato avviato. Vorrei sapere come dovrei comportarmi nel caso in cui venissi nominata per una supplenza. Devo prima richiedere un periodo di aspettativa e subito dopo firmare l’incarico presso la scuola secondaria?

Sì, esatto: nel momento in cui riceve la nomina, lo comunica immediatamente alla scuola di titolarità, richiede alla medesima l’aspettativa ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 e quindi va a prendere servizio nella scuola assegnata dall’algoritmo.

Quesito 3

Un secondo quesito riguarda il prossimo anno scolastico: intendo tentare sia il passaggio di ruolo, sia l’assegnazione provvisoria nella mia città, poiché attualmente lavoro in una scuola distante da casa, anche se all’interno della stessa provincia. Posso presentare entrambe le domande? Se sì, nel caso l’assegnazione provvisoria venisse accolta e successivamente arrivasse anche il passaggio di ruolo, sarebbe possibile accettarlo?

Premettiamo che la lettrice, nel corso dell’a.s. 2024/25, presenterà prima domanda di passaggio di ruolo (in genere febbraio/marzo) e successivamente (in estate) istanza di assegnazione provvisoria. Nulla vieta di presentare entrambe le domande, fermo restando il possesso dei previsti requisiti. Considerato che gli esiti della domanda di passaggio di ruolo saranno noti prima della presentazione di quella di assegnazione provvisoria, la lettrice potrà decidere se presentarla o meno.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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