Docente di Religione ottiene risarcimento per “eccesso di precariato”: 9 mensilità
Docente precario di Religione Cattolica ottiene risarcimento quasi record dal Tribunale di Modena. Con una sentenza emessa ieri e a soli pochi mesi dal ricorso, presentato a fine estate 2023, la Sezione Lavoro del Tribunale emiliano, giudice Martinelli, ha riconosciuto al supplente annuale di Religione un risarcimento dei danni quantificato in 9 mensilità. Non è la prima volta che succede, ma non sono tanti i docenti precari di questa disciplina che fanno ricorso per ottenere il risarcimento dei danni per reiterato ricorso ai contratti a termine, sebbene tale reiterazione sia molto diffusa per questi docenti di questa materia. Una materia che è entrata nell’occhio del ciclone proprio in questi ultimi giorni, dopo le polemiche sorte in merito alla quantificazione dei costi sostenuti dallo Stato per assicurare un insegnamento importante che però è disertato da un numero crescente di alunni, i quali decidono di non avvalersene, preferendo svolgere attività didattiche alternative o addirittura, nella scuola secondaria, scegliendo di uscire per quell’ora settimanale dall’ambiente scolastico.
Ma torniamo alla sentenza. L’insegnante in questione, modenese, ha svolto e svolge servizio in qualità di docente di Religione Cattolica per le scuole modenesi a partire dall’anno scolastico 2011/2012. In tutti questi anni non è riuscito però a ottenere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per questo motivo s’era rivolto alla legale per “accertare e dichiarare – come si legge nella sentenza – l’abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati oltre i primi 36 mesi di servizio, alla luce della normativa nazionale e delle regole eurounitarie che vietano l’indefinito rinnovo degli stessi per sopperire ad esigenze durevoli della Pubblica Amministrazione e, per l’effetto, condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno subito dal ricorrente nella misura massima ritenuta anche ex art. 32, c. 5 della legge 183/2010”.
Il docente, in possesso di regolare titolo di idoneità all’insegnamento della religione cattolica, ha iniziato a prestare attività di lavoro subordinato a favore dell’Amministrazione convenuta a decorrere, come detto, dall’anno scolastico 2011/2012 e ha svolto ininterrottamente sino ad oggi tale attività, in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, a cadenza annuale. Avendo dunque prestato servizio a favore dell’Amministrazione convenuta in misura superiore ai richiesti 36 mesi, con la stipula di numerosi contratti a tempo determinato, ha sostenuto l’abusivo e dunque illegittimo ricorso da parte dell’Amministrazione convenuta all’impiego di contratti a tempo determinato.
Le tesi sostenute dalla legale in merito alla fondatezza del danno patito in conseguenza
della asserita abusiva e prolungata reiterazione della stipula di contratti a termine hanno trovato accoglimento. “Ferme le peculiarità di disciplina per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica – si legge nella sentenza modenese – si ritiene che, per la questione che interessa, trovi applicazione l’art. 36, co. 5, L. 265/2001. In esegesi di tale disposizione e di quanto previsto a livello eurocomunitario dall’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.1999, n. 1999/70/CE, le Sezioni Unite della S.C. hanno avuto modo di precisare che: «In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come ‘danno comunitario’, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito (Cass., SS. UU. 15.3.2016, n. 5072). In ipotesi di cd. pubblico impiego privatizzato e di abusivo ricorso da parte dell’Amministrazione alla formula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il lavoratore ha quindi diritto al risarcimento del danno da individuarsi come perdita della chance: “di conseguire, con percorso alternativo, l’assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. L’evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l’illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile” (Cass., SS. UU. 15.3.2016, n. 5072).
Il giudice ha riconosciuto il risarcimento “del danno da quantificarsi secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010, salva prova del maggior danno patrimoniale da provarsi secondo gli ordinari criteri civilistici e secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c”. In sostanza, “il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato (Cass., SS. UU. 15.3.2016, n. 5072)”.
Si è infine proceduto alla quantificazione del risarcimento del danno spettante al docente
“per avere pacificamente intrattenuto rapporti di lavoro a termine con l’Amministrazione convenuta in misura superiore a trentasei mesi. Attività che si compie tenendo conto della natura delle parti, della durata complessiva dei vari rapporti di lavoro intercorsi delle dimensioni dell’Amministrazione convenuta. In particolare, si accerta il diritto per la parte ricorrente di percepire una somma pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. Il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, deve pertanto essere condannato a corrispondere a parte ricorrente l’indennità risarcitoria de qua, in detta misura, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo”. Il Mim soccombente è stato pure condannato alle spese di lite
“A dirimere, con portata decisiva, la questione relativa alla legittimità o meno della reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di Religione cattolica, alla luce della normativa euro unitaria – ci spiega l’avv. Maria Grazia Pinardi, che ha patrocinato il ricorso del docente in questione – sono intervenute dapprima la Corte di Giustizia dell’U.E., con la sentenza resa nella causa n. 282-2019 del 13.1.2022 e successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18698/ 2022.
Che cosa ha deciso la Corte di Giustizia delle Comunità Europeee di Lussemburgo? “La Corte Ue ha statuito, testualmente, si legge nel ricorso Pinardi, che “la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, …., che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato”.
Anche la Corte di Cassazione, “nella citata sentenza del 2022 – si legge sempre nel ricorso – è pervenuta all’affermazione dell’abusività della reiterazione dei contratti a termine, pur prendendo le mosse da altro e diverso ragionamento, ovvero dalla considerazione della persistente differenziazione del trattamento giuridico degli insegnanti di religione di ruolo (ai quali sono garantite mobilità e malattia in termini certamente più favorevoli) rispetto a quelli non di ruolo”.
Ma c’è di più. A pesare c’è pure l’annosa assenza di concorsi: “Il fatto che non siano stati indetti altri concorsi triennali per la stabilizzazione, dopo il primo, successivo alla L. 186/2003 – sostiene Pinardi – porta la Corte ad affermare, anche da questo punto di vista, l’esistenza dell’abuso, lesivo dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che viene individuato, anche a finalità risarcitorie, nella reiterazione dei contratti a termine oltre i trentasei mesi fissati dalla normativa in tema di rapporto di lavoro a termine privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti ed alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (ex art. 5, comma 4 bis DLGS 368/2001 ed ex art. 19, c. 2 DLGS 81/2015).
Quanto alla determinazione e liquidazione del danno, l’avvocatessa Pinardi ha sostenuto fosse congruo, “come affermato dalla Cassazione e dalla sentenza del tribunale di Modena, dott. Marangoni, n. 81/2022, che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”.