Docente “di potenziamento” utilizzato per 18 ore in laboratori pomeridiani. Legittimo?
Un docente di potenziamento di musica nella scuola media ci scrive per delle perplessità in merito al fatto che il Dirigente scolastico della scuola in cui è in servizio ha scelto di utilizzarlo per l’intero monte orario soltanto il pomeriggio, nello specifico, per dei laboratori di strumento musicale. Chiarimenti.
“Docenti di Potenziamento” – La Normativa risale alla Legge 107 del 2015
L’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue:
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
La medesima Legge, all’art. 1 comma 85 ha previsto che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Fanno parte dell’organico dell’autonomia i docenti su posto comune, sostegno e potenziamento. Con nota n. 2852 del 5 settembre 2016 il M.I. ha precisato che:
- non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
- in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa”;
- le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;
In definitiva, la figura del docente di potenziamento, nasce quindi allo scopo di apportare degli arricchimenti all’offerta formativa e per realizzare al meglio quest’ultima. Molto spesso però, nella prassi delle scuole, avviene che il docente con ore di potenziamento finisca per essere utilizzato in modo inappropriato, utilizzo che si discosta ampiamente dal leitmotiv che lo ha originato.
Ma non è quanto accade all’insegnante del nostro quesito: non siamo in presenza della questione annosa riguardante alcuni docenti che nel loro orario settimanale hanno anche ore di potenziamento utilizzati invece che per potenziare l’offerta formativa, come unici sostituti (o quasi) dei propri colleghi assenti. Nel caso in oggetto viene prospettato un lavoro di arricchimento dell’offerta formativa coincidente con lo sviluppo di competenze musico-strumentali negli alunni.
Docenti con ore di potenziamento e loro utilizzo
Concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa
Orario Docenti Potenziamento – Viene formulato dal Dirigente scolastico in base a proposte e criteri degli organi collegiali ed è oggetto di confronto a livello di contrattazione integrativa d’istituto
L’orario di servizio settimanale
È regolato dall’art. 28 del CCNL:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi.
Contrattazione integrativa di istituto
Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:
“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18
Consiglio di istituto
“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni“– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4
Collegio docenti
“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)
Dirigente scolastico
“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d)
Conclusioni
Il nostro insegnante ha la fortuna di poter effettuare un progetto per lo sviluppo delle competenze musicali-strumentali per l’intero monte orario a disposizione [18 ore]. A differenza di alcuni suoi colleghi con ore di potenziamento, spesso utilizzati unicamente per le supplenze dei colleghi assenti, potrà apportare il suo contributo allo sviluppo e realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa fermo restando che anche le sostituzioni degli insegnanti assenti possono essere effettuate svolgendo attività di potenziamento, arricchimento e recupero degli apprendimenti [ci permettiamo di dire con qualche soddisfazione professionale in meno, stando alle numerose testimonianze negative giunteci in redazione in tal senso da parte dei docenti, tristemente denominati negli anni come docenti tappabuchi].
Per quanto riguarda l’orario, è il Dirigente scolastico che procede alla formulazione dell’orario del docente in base ai criteri del consiglio di istituto [pensiamo al Regolamento del corso ad indirizzo musicale allegato al più generale Regolamento di Istituto] i quali spesso vertono, in base ad esigenze didattiche ed organizzative, verso una realizzazione pomeridiana di attività strumentali musicali.
Il CCNL parla di non meno di 5 giorni settimanali e non fa riferimento all’orario antimeridiano o pomeridiano. D’altronde, per fare un esempio, sono decenni che gli insegnanti di strumento musicale nelle SMIM o nei Licei musicali svolgono le lezioni nel pomeriggio senza avere molta scelta.