Docente demansionato perché non vaccinato, legittime le 36 ore. Sentenza

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Il caso in commento riguarda la questione del personale che rifiutava di mettersi in regola con la vaccinazione COVID e che conseguentemente a ciò poteva essere “demansionato” con 36 ore similmente a come avviene per il personale docente inidoneo. Ed è su questo aspetto che ci soffermiamo.

La questione
Il tribunale del lavoro ha respinto il ricorso del docente concludendo, il disposto impiego della docente inadempiente nelle attività di supporto per 36 ore settimanali come conforme alle previsioni legislative e contrattuali e che tale orario di lavoro è da ritenersi comunque, compatibile con l’orario di lavoro del docente, che non può ritenersi limitato alle ore di insegnamento frontale e non è configurabile alcun lavoro straordinario né irragionevole in quanto il “demansionamento” è diretto a salvaguardare nel contempo la funzionalità del rapporto lavorativo.

Il contesto normativo

Il contratto collettivo integrativo del 2008, ancora vigente, detta le disposizioni relative ai criteri che l’amministrazione scolastica deve seguire nell’evenienza in cui il personale docente sia riconosciuto permanentemente o momentaneamente impossibilitato, perché inidoneo, allo svolgimento della funzione. Il Tribunale di Massa con sentenza n. 173/2023 del 06-10-2023 rileva che l’articolo 2, comma 2, stabilisce che il personale riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento della funzione di docente o di educatore può, previa domanda, essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata; il comma 4 estende tale previsione al personale solo temporaneamente inidoneo, prevedendo ugualmente la domanda dell’interessato. L’articolo 3, comma 1, dispone che tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo vi sono, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali “servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto”.  Il Tribunale osserva, pertanto che, vengono dunque richiamate una serie di attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola mediante una elencazione non esaustiva né tassativa, che comprende anche parte delle attività descritte all’art. 29. L’articolo 8, infine, indica l’orario lavorativo di 36 ore settimanali per il personale del contratto medesimo.

Legittimo l’orario di lavoro di 36 ore per il personale docente inidoneo
Innanzi tutto, va chiarito che l’aumento dell’orario di lavoro fino a 36 ore settimanali per il personale docente inidoneo non è frutto di alcuna interpretazione analogica o estensiva. L’articolo 8 del contratto, infatti, dispone che “l’orario di lavoro del personale di cui al presente contratto è di 36 ore settimanali” […] E’ da rilevare come la norma non operi alcuna distinzione tra personale docente o personale ATA (anzi laddove è stata prevista una distinzione di regolamentazione è stato espressamente indicato), facendo riferimento al personale “di cui al presente contratto”.
In ogni caso, conclude il giudice del lavoro, su tale questione, non sarebbe razionale nemmeno l’interpretazione secondo la quale il docente non idoneo alle mansioni “proprie” dell’insegnamento possa svolgere una attività lavorativa diversa, con compiti e impegni differenti, ma continuando a rispettare l’articolazione oraria prevista per l’attività per cui è dispensato in quanto appunto inidoneo, anche in considerazione del fatto che questa attività, come si è già detto, non può semplicisticamente essere ridotta alle sole 18 ore settimanali di insegnamento frontale.  Contrariamente opinando, si opererebbe un irragionevole disparità di trattamento tra i docenti adempienti rispetto a un obbligo di legge, tenuti a svolgere tutte le ore contrattualmente previste, e quelli inadempienti, che percepirebbero la medesima retribuzione a fronte di un impegno ridotto a sole 18 ore.

Non è la prima sentenza che tratta la questione della legittimità di tale situazione, l’unico spiraglio per poter modificare lo stato delle cose è che si possa prevedere una revisione della contrattazione integrativa contemplando una rimodulazione oraria per il personale docente inidoneo inferiore rispetto a quella attuale di 36 ore, che è l’orario di lavoro previsto per il personale ATA.

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