Docente coordinatore di classe: troppo stress, si può rinunciare all’incarico nel corso dell’anno scolastico?

La figura del coordinatore di classe è divenuta nel corso degli anni sempre più rilevante all’interno delle strutture scolastiche. Per garantire la piena realizzazione del PTOF, infatti, il Dirigente Scolastico conferisce ad un docente del singolo Consiglio di Classe tale incarico, il quale diviene un vero e proprio punto di riferimento per quel gruppo.
Il ruolo di coordinatore richiede impegno e costanza. Può accadere, però, che il sovraccarico delle attività porti un docente a riconsiderare l’idea di portare a termine il compito fino al termine dell’anno. Allora è lecito domandarsi: si può rinunciare all’incarico durante l’anno scolastico?
Quali compiti svolge il coordinatore di classe
Ogni istituto può prevedere attività differenti da assegnare. L’importante è che le mansioni da espletare siano riportate all’interno del decreto di nomina. Generalmente, il coordinatore si occupa di:
• sostituire il Dirigente Scolastico durante i Consigli di Classe, con funzioni di Presidenza;
• presiedere l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori;
• predisporre la documentazione delle principali attività didattico-educative della classe;
• curare i contatti con vicepresidenza e segreteria;
• monitorare il Registro Elettronico per ciò che riguarda le assenze, le note disciplinari e le comunicazioni del gruppo-classe;
• informare e convocare le famiglie in caso di situazioni di difficoltà;
• predisporre il Piano annuale dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, in conformità alle decisioni assunte collegialmente;
• partecipare alle attività del Gruppo di Lavoro Operativo, ove nella classe siano presenti alunni con disabilità;
• coordinare la compilazione di PDP per gli studenti con BES e di PFP in caso di studenti-atleti.
La previsione del D. Lgs. 165/2001
Nè il decreto legislativo 297/1994 né i CCNL Scuola contemplano la figura del coordinatore di classe come intesa oggi. Sarà il decreto legislativo 165/2001 a introdurre questa possibilità, seppur in modo indiretto. All’articolo 25 comma 5, infatti, è previsto che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”.
Il Presidente del Consiglio di Classe è il Dirigente Scolastico
Va infatti precisato, a scanso di equivoci, che il Presidente del Consiglio di Classe è lo stesso Dirigente Scolastico. Infatti, il coordinatore, come spiegato anche poc’anzi, sostituisce il Ds durante i consigli di classe. Accade abbastanza frequentemente, soprattutto nelle scuole più grandi. Di rado avviene negli scrutini: in quel caso, occorre un’ulteriore delega per procedere alla sostituzione.
Il rapporto fiduciario tra Ds e coordinatore
Si tratta di una questione anche pratica. Nella realtà, è praticamente impensabile che un Dirigente Scolastico possa assolvere a tutte le mansioni che vengono delegate ai coordinatori. Ci sono infatti delle situazioni troppo specifiche per ogni singola classe che meritano un’attenzione particolare, per il quale un docente del consiglio di classe può avere una maggior efficacia.
Questo comporta che debba instaurarsi un rapporto fiduciario abbastanza solido tra Dirigente Scolastico e docente, in quanto il primo affida l’incarico che spetterebbe a lui ad un insegnante del consiglio di classe che possa rappresentare il primo riferimento per alunni e famiglie. A tal proposito, qualunque docente del consiglio può essere incaricato, sia esso curricolare che di sostegno.
L’attività è di supporto organizzativo
Chiarito ciò, il Dirigente Scolastico ha la possibilità di delegare dei compiti specifici a dei docenti da lui individuati, come previsto dal riferimento normativo di cui sopra. Pertanto, è il Ds ad individuare e nominare il coordinatore della classe.
Tale incarico assume i connotati di un’attività di supporto organizzativo, la quale non rientra all’interno degli obblighi tipici della funzione docente. Tra l’altro, oltre al Testo Unico, anche il CCNL non contempla formalmente la figura del coordinatore. Dunque, l’incarico è sempre facoltativo.
La natura dell’incarico
Essendo un’attività per sua natura accessoria, è richiesta l’accettazione dell’interessato. Nella prassi, il Dirigente Scolastico nomina un docente come coordinatore e assume l’iniziativa, ma l’insegnante individuato dovrà comunque firmare per accettazione (o comunque ricevere la nomina).
Dunque, si tratta di un vero e proprio accordo, che generalmente si formalizza all’inizio dell’anno scolastico. In tale atto, come anticipato, devono essere chiariti i compiti assegnati al coordinatore di classe.
Si può rifiutare la nomina, anche in corso d’anno?
Il docente ha la facoltà di rifiutare la nomina, in particolar modo all’inizio dell’anno scolastico. Come detto in premessa, però, può accadere che il carico di lavoro possa essere ritenuto eccessivo dal coordinatore e non riesca più a sopportare il “peso” del ruolo. In tali casi, ma anche per altre ragioni di natura personale o addirittura senza motivare la scelta, può dimettersi dall’incarico durante il corso dell’anno scolastico.
Quest’ultima situazione andrebbe comunque evitata, ove possibile. Sebbene, va ribadito, il docente abbia sempre la piena libertà di rinunciare, venir meno ad una nomina in corso d’anno potrebbe produrre degli effetti negativi sul gruppo-classe. Come spiegato, il coordinatore diventa sempre più centrale all’interno di questo nucleo, in quanto svolge dei compiti che intrinsecamente richiedono un costante confronto con famiglie e studenti.
Attenzione alle differenze tra coordinatore e Presidente del Consiglio
Dunque, alla luce di quanto esposto, il ruolo di coordinatore non è mai obbligatorio. Il Presidente del Consiglio di classe, infatti, è il Dirigente Scolastico, che ha la facoltà di delegare tale compito al coordinatore (ove presente) o ad un qualsiasi docente del consiglio.
Attenzione alla profonda distinzione tra le due figure: il coordinatore ha delle funzioni che vanno ben oltre la presidenza del consiglio; il secondo, invece, si limita solamente a quest’ultima operazione. La delega a presiedere il consiglio non è rifiutabile, al contrario della ben più complessa nomina di coordinatore.
La retribuzione del coordinatore
Non essendo prevista esplicitamente da alcuna norma, la figura del coordinatore di classe non ha una retribuzione fissa. Sono i singoli istituti scolastici che stabiliscono in contrattazione integrativa la quota spettante ad ognuno degli insegnanti coinvolti.
In caso di rinuncia durante l’anno scolastico, la retribuzione prevista dovrà essere riparametrata per i mesi di servizio svolti, perché probabilmente l’incarico verrà offerto ad altro collega della classe, destinatario della quota parte rimanente.