Docente contesta posizione a collega per assegnazione di punteggio errato. Serve anche prova del danno. Sentenza

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La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 11-02-2021) 08-06-2021, n. 15956 affronta il ricorso di una docente avverso la sentenza con la quale era stata disattesa la sua domanda finalizzata ad ottenere l’esclusione di alcuni punteggi attribuiti ad altra docente anch’essa insegnante, nella graduatoria interna di istituto finalizzata all’individuazione dei docenti soprannumerari. La Corte d’Appello, per un verso, sottolineava come il Tribunale, ancor prima di rigettare nel merito la domanda, avrebbe dovuto dichiarare la stessa inammissibile, in quanto la ricorrente non aveva indicato quale fosse il suo specifico interesse alla pronuncia.

Il fatto oggetto del contenzioso

La ricorrente sostiene che il punteggio relativo al superamento di pubblico concorso sarebbe stato indebitamente attribuito alla docente in questione in quanto esso non spetterebbe rispetto a concorsi per soli titoli quale quello in forza del quale la predetta era stata immessa in ruolo; denunciando altresì altre presunte violazioni.

Per contestare individuazione soprannumerari non basta il solo errore ma serve provare danno che si subisce concretamente e non ipoteticamente

Affermano i giudici che l’interesse ad agire “deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore” (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749); nè è in alcun modo idoneo, a tal fine, l’interesse riconnesso alla perdita della cattedra ed allo spostamento in altra sede che è stato asserito del tutto genericamente solo nella memoria difensiva finale e che la ricorrente neppure afferma essere stato in precedenza espressamente e specificamente affermato come tale; mancano infatti, anche in tale inciso, indicazioni precise che consentano, attraverso il richiamo ad elementi probatori dei giudizi di merito, di avere per dimostrata la concreta sussistenza di un reale interesse ad agire e che impongano di sovvertire il giudizio espresso dalla Corte territoriale in proposito; è del resto onere di chi agisce dimostrare l’esistenza attuale di un concreto pregiudizio che abbia giustificato la proposizione della domanda (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2489; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2447), non essendo evidentemente sostenibile, in materia scolastica, che il solo errore in ipotesi contenuto in una delle molte graduatorie che caratterizzano il settore, consenta in sè solo di adire l’autorità giudiziaria, nè sono sufficienti le generiche ed indimostrate ragioni di cui è solo menzione nelle difese del giudizio di legittimità; in definitiva, la ratio decidendi fondata sull’interesse ad agire non risulta in sè fatta oggetto di un idoneo motivo di impugnazione, il che la rende stabilmente idonea a pregiudicare il buon esito dell’azione giudiziaria della L. (Cass. 21 giugno 2017, n. 15350).

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