Docente con specializzazione sostegno accede al percorso abilitante da 30 CFU senza tirocinio

L’attesa per i percorsi abilitanti, di cui al DPCM 4 Agosto 2023, continua, sebbene un passo avanti sia stato fatto con la chiusura del processo di accreditamento e le Università che hanno iniziato a pubblicare i relativi decreti.
Ecco le Università e le classi di concorso approvate.
Diversi, tuttavia, ancora i dubbi che gli aspiranti docenti sollevano. Intervenuta durante il Question Time del 14 Febbraio, organizzato dalla redazione di Orizzonte Scuola, Caterina Bufanini, docente ed esperta in normativa scolastica, ha fatto chiarezza su alcuni punti.
In particolare, la professoressa Bufanini è intervenuta in relazione al rapporto tra la specializzazione sul sostegno, già ottenuta, e la possibilità di accedere ai percorsi abilitanti.
“Chi avesse già ottenuto la specializzazione sul sostegno e fosse in possesso del titolo di studio di accesso a una classe di concorso del posto comune può accedere ai percorsi abilitanti” ha chiarito.
Percorsi da attivare nell’anno accademico 2023/24
I percorsi da attivare saranno:
- Percorso 60 CFU/CFA I requisiti di accesso
- Percorso 30 CFU/CFA per permettere la partecipazione al secondo concorso PNRR
- Percorso 30 CFU/CFA per docenti per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.
Sono esclusi dal conteggio dei posti attivabili i corsi da 30 CFU per docenti già abilitati in altro grado e/o specializzati sostegno.
La specializzazione non deve essere necessariamente per la secondaria. Il titolo di studio di accesso deve essere completo, con i CFU richiesti dalla vigente normativa per l’accesso alla classe di concorso richiesta.
I suddetti percorsi sono stati approvati nei decreti di accreditamento, in cui si legge
- È comunque autorizzato l’avvio dei percorsi di formazione di cui all’ art. 13 del D.P.C.M., secondo le modalità di erogazione di cui all’art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
In questo caso il percorso
- può essere erogato interamente online in modalità sincrona
- non è previsto alcun limite in termini di numero di docenti da abilitare, se non stabilito dall’Ateneo in base a disposizioni interne
- non prevede tirocinio
- è possibile riconoscere dei CFU/CFA ( 6 cfu per insegnamenti di area comune e disciplinari e di 2.5 cfu di Tirocinio (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato B, lettera B) e a condizione che siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso (DPCM del 4 agosto 2023, Allegato A).
- prevede una prova finale; prova scritta prevede un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione; la prova orale consiste in una lezione simulata
RIVEDI TUTTE LE RISPOSTE