Docente con sintomi covid, cosa fare. In quali casi continua a insegnare da casa

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Con il rientro a scuola previsto subito dopo Pasqua potrebbe tornare utile ricordare cosa accade se un insegnante dovesse manifestare sintomi sospetti, riconducibili al covid e come procede l’attività nel caso di quarantena o isolamento fiduciario.

Ricordiamo infatti che il virus è tutt’altro che sconfitto e almeno fino alla fine dell’anno scolastico la guardia deve restare alta.

In caso in cui un docente o un operatore scolastico dovesse manifestare sintomi sospetti, ecco cosa dice il Ministero della Salute

Bisogna assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto Covid-19 richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione e si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti (rintraccio dei contatti, etc.). Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Docente in quarantena o isolamento fiduciario

Per il personale docente collocato in quarantena o sorveglianza attiva le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Cosa dice il Contratto “La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL 2016/18.

Se la classe è in quarantena

Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.

Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Se la classe non è in quarantena

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.

Docenti di sostegno

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

Nomina supplente

In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell’infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.

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