Docente con passaggio di ruolo da diplomato a laureato deve ripetere l’anno di prova

Il docente, che ottiene il passaggio dal ruolo dei diplomati a quello dei laureati nel medesimo grado di istruzione, deve svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio?
Nuovo anno di prova
Normativa
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo è disciplinato dal DM n. 226/2022, attuativo di quanto disposto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. Il Ministero ha poi pubblicato la nota n. 39972 del 15 novembre 2022, con la quale ha illustrato quanto previsto dal predetto DM e fornito alcuni chiarimenti in merito.
Articolazione
Il percorso di formazione, che prevede un impegno complessivo di 50 ore, si articola in quattro fasi:
1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
2. laboratori formativi/visite a scuola innovative;
3. peer to peer ed osservazione in classe;
4. formazione on line
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da
comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato
abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado,
sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59; - i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59,
comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.
Non devono, invece, svolgere l’anno di prova, come chiarito nella nota n. 39972/2022, i docenti che:
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Quest’anno ho ottenuto il passaggio di ruolo dalla A-66 Trattamento testi e dati alla A012 Lingua e letteratura italiana. Le scrivo per chiedere se devo effettivamente fare l’anno di prova, perché la A-66 si insegna nella scuola secondaria di II grado.
La nostra lettrice, come dice la stessa, ha ottenuto un passaggio di ruolo, passando dal ruolo dei diplomati (alla A-66, classe di concorso ad esaurimento, si accedeva infatti con il diploma) al ruolo dei laureati della scuola secondaria di II grado. Così, leggiamo anche nell’articolo 4 del nel CCNI 2022/25 sulla mobilità (Contratto che sarà a breve modificato):
3. In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo
grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
Pertanto, trattandosi di un passaggio di ruolo (da quello dei diplomati a quello dei laureati), sebbene nel medesimo grado di istruzione, la nostra lettrice deve ripetere l’anno di prova, in quanto il precedente è stato superato nel ruolo dei diplomati.
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