Docente con ore di potenziamento, il supplente viene nominato solo per le ore curricolari di insegnamento
I posti di potenziamento non sono stati istituiti per la sostituzione dei colleghi assenti, sebbene la normativa lo preveda. Quando si può nominare il supplente, in caso di assenza del docente impiegato su potenziamento?
Posti potenziamento
L’istituzione dei posti di potenziamento è avvenuta con la legge n. 107/2015, ove leggiamo quanto segue:
- comma 5: […] I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
- comma 7: Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: … (segue l’elenco degli obiettivi da raggiungere tramite le attività di potenziamento).
- comma 63: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
Dunque, i posti di potenziamento sono stati istituiti, al fine di ampliare e potenziare l’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Quanto alla copertura delle supplenze sino a 10 giorni, la stessa legge 107 prevede che possano (e non debbano) essere coperte con personale dell’organico dell’autonomia (quindi non con i soli docenti impiegati su posto di potenziamento), fermo restando che la priorità è il raggiungimento dei previsti obiettivi, tramite le relative attività di potenziamento:
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
La disposizione in esame è stata poi ripresa e chiarita nel CCNL 2016/18 (nessuna variazione è apportata nell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende ancora la firma definitiva).
CCNL 2016/18
Considerato che, sin dall’entrata in vigore della 107/2015, i docenti impiegati su posto di potenziamento sono stati utilizzati (talvolta quasi esclusivamente) per la copertura delle supplenze sino a 10 giorni, nel CCNL 2016/18 (art. 28/1) sono stati esplicitati dei rigidi paletti, ai fini della copertura delle supplenze da parte dei docenti assegnati su potenziamento. Il CCNL, infatti, prevede che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni:
Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel
limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
I docenti, in definitiva, possono essere impiegati nella sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, soltanto per le eventuali ore non programmate nel PTOF. Conseguentemente:
- non è possibile destinare un docente, impiegato su potenziamento, esclusivamente per lo svolgimento delle supplenze sino a 10 giorni;
- è possibile il predetto impiego solo ed esclusivamente in caso di eventuali ore non programmate nel PTOF;
- la mancata programmazione delle ore si può ritenere un fatto residuale, considerata la ratio della legge 107/15 e i compiti affidati dalla stessa al potenziamento dell’offerta formativa (come sopra illustrato).
Quesito
Una nostra lettrice chiede quanto segue:
Nella scuola in cui lavoro, sono stati chiesti e ottenuti 2 posti di potenziato per la scuola primaria. Uno di questi posti coincide con una persona fisica, una docente che viene impiegata per potenziare l’offerta formativa e sostituire i colleghi assenti per periodi inferiori a dieci giorni. Le ore del secondo posto sono state attribuite a vari docenti a cui sono state assegnate anche discipline nelle classi, anche in questo caso le ore di potenziato vengono utilizzate, quando necessario, per sostituire i colleghi assenti.
Vorrei sapere se la normativa prevede, nel caso in cui uno dei docenti, con parte dell’orario su potenziato e parte frontale, dovesse assentarsi per un periodo superiore a dieci giorni, che possa essere nominato un docente supplente e per quante ore, ovvero per tutto l’orario completo o solo per le ore frontali disciplinari.
Premettiamo che:
- un docente assegnato su posto di potenziamento, come nel caso della collega della lettrice, non può essere utilizzato solo per le supplenze sino a 10 giorni, cosa possibile soltanto in caso vi siano ore non programmate nel PTOF (per ore programmate si intendono quelle relative ai progetti di potenziamento), come sopra illustrato;
- in caso di utilizzo delle ore di potenziamento soltanto per le supplenze, si andrebbe contro la ratio della legge 107 e le disposizioni in essa contenute (la stessa, infatti, prevede la possibilità di impiegare i docenti dell’organico dell’autonomia, tenuto conto degli obiettivi di potenziamento da raggiungere), nonché contro le disposizioni contrattuali.
Fatta questa doverosa premessa, rispondiamo alla lettrice che, in caso di assenza temporanea del docente impiegato su cattedra mista (anche inferiore a 10 giorni), il supplente va nominato per le sole ore curricolari e non anche per quelle di potenziamento, come disposto nell’articolo 1/95 della legge 107/15, nonché nell’OM 112/2022 (art. 13/15). Approfondisci
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