Docente con cattedra (in organico) di più 18 ore: può rinunciare alle ore eccedenti?
Dall’avviso diffuso dall’ufficio scolastico di Avellino nella liberatoria relativa al conferimento degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, per i quali si segue la normativa inserita nella annuale circolare sulle supplenze n. 115135 del 25 luglio 2024, la risposta è affermativa.
Ecco l’avviso
“I docenti titolari di cattedre ordinarie interne (coi) o cattedre ordinarie esterne (coe) costituite al SIDI superiori a diciotto (18) ore, che non intendono accettare le ore in eccedenza
possono fare rinuncia al proprio D. S”
Perché ci sono cattedre con più di 18 ore
L’annuale circolare sugli organici permette la costituzione di cattedre inferiori o superiore alle 18 ore a queste condizioni
- quando non si possono costituire cattedre di 18 ore, nemmeno ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, è possibile costituirle con orario inferiore alle 18; in tal caso, la cattedra può essere costituita con un minimo di 15 ore (le tre ore, necessarie a raggiugere le 18 settimanale, sono impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF);
- al fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari, è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto detto nel punto precedente.
Le ore eccedenti le 18, trattandosi di spezzoni orario in organico di diritto, vengono retribuiti fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.
Qualora invece dovessero essere attribuiti tramite supplenza, anche a docenti di ruolo, saranno pagati fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.
Come si assegnano gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore
Nella scuola secondaria, previo consenso degli interessati e sino al limite massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, il dirigente scolastico assegna le ore in esame al personale di seguito indicato, in possesso della relativa abilitazione/specializzazione, nell’ordine seguente:
- docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
- docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
- docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.
Nei casi in cui non sia possibile assegnare gli spezzoni in esame, secondo quanto detto sopra, il dirigente procederà all’attribuzione delle stesse utilizzando nell’ordine le graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità, le graduatorie di istituto delle scuole viciniori nell’ordine pubblicato sul SIDI, gli interpelli.