Docente con benefici Legge 104 riconosciuta dopo domanda concorso: priorità scelta sede e deroga vincolo triennale. Cosa fare
Il docente titolare di L. 104/92, riconosciuta dopo la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, non deve (e non può) modificare la domanda inoltrata. Benefici: priorità scelta sede e deroga al vincolo triennale.
Scelta sede: chi, come e quando
Le immissioni in ruolo, come sappiamo, si svolgono in modalità telematica e si articolano in due distinte fasi, in ciascuna delle quali gli interessati presenta una diversa istanza:
- FASE 1: gli aspiranti convocati presentano domanda per la scelta di province/classe di concorso/tipologia di posto, indicate in ordine preferenziale. In tale fase, il numero di aspiranti chiamati a presentare domanda è superiore al numero di posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga, scorrendo le graduatorie di interesse. Conseguentemente, chi è convocato in tale fase non è certo che sia individuato per il ruolo;
- FASE 2: gli aspiranti, individuati a seguito della presentazione della prima domanda, presentano una nuova istanza per esprimere, nell’ordine desiderato, le sedi in cui essere assegnati.
Come si legge nelle annuali istruzioni operative sulle immissioni in ruolo a.. 24/25, per gli assunti dalle GM concorsuali la priorità nella scelta della sede prevista dalla legge 104/92 si applica nella fase 2, allorquando i medesimi presentano domanda per scegliere la sede (scuola), quindi dopo l’assegnazione della provincia.
Questi (nell’ordine) i soggetti che fruiscono della priorità in parola:
- docenti di cui all’art. 21 della legge 104/92: aspiranti con disabilità personale e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950;
- docenti di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92: aspiranti con disabilità personale grave;
- docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92: aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave, ossia figlio, tutela legale, fratello/sorella – nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili – coniuge, genitore. Ricordiamo che il D.lgs. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico, per cui più figli possono assistere lo stesso genitore, così come più fratelli/sorelle possono assistere lo stesso fratello/sorella.
Qui le condizioni per fruire della priorità in esame.
Dunque, per i docenti neoassunti il primo beneficio discendente dalla legge 104/92 consiste nella priorità nella scelta della sede, ferme restando le previste condizioni. A questo si aggiunge la deroga al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, a condizione che il riconoscimento della suddetta legge sia avvenuto successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso (ciò non riguarda la scelta della sede).
Deroga vincolo triennale
Dio seguito, in sintesi, i riferimenti normativi, gli interessati e gli esclusi nonché le modalità di applicazione e le deroghe al vincolo in parola.
Riferimenti: combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL 36/2022 (convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79/2022), e dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL 44/2023 (convertito in legge 74/2023), a decorrere dall’a.s. 2023/24, sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.
Chi riguarda: i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24.
Chi è escluso: docenti in soprannumero o esubero; docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 (ossia docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Cosa comporta: la permanenza nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione. Quindi in tale ultimo caso gli anni diventano quattro: 1 durante il quale si consegue l’abilitazione + 3 di vincolo. Vincolo docenti neoassunti: tre anni più uno per i vincitori di concorso non abilitati
Cosa si può fare: durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.
Ulteriori deroghe: alle deroghe di cui al punto 3 si aggiungono quelle di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, recepite tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024 e riportate nell’OM 30/2024 nonché tramite l’Intesa MIM-OOSS del 27 giugno 2024.
In definitiva, a decorrere dall’a.s. 23/24, i neoassunti permangono tre anni nella scuola di assunzione, tuttavia gli stessi superano tale vincolo in caso vengano a trovarsi in situazioni di soprannumero o esubero oppure se rientranti nell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 limitatamente a fatti successivi al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso (e se rientrano in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21).
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente di sostegno di scuola secondaria ci primo grado e sto partecipando al concorso. Mia madre ha ricevuto il riconoscimento della legge 104 successivamente alla domanda per il concorso, come posso integrarla? Svolgerò l’ultima prova pratica sabato 4 gennaio. Altro quesito: per un mio errore di compilazione, dando per scontato il mio TFA essendo docente di ruolo, non l’ho specificato nella domanda, posso integrare?
No, la domanda non va né integrata né modificata (e non si potrebbe per nessun motivo), tuttavia, qualora assunto dal concorso in esame, il nostro lettore:
- potrà scegliere la sede con priorità, a condizione che la situazione di disabilità della madre sia permanente e che ottenga come provincia di titolarità quella in cui risiede la madre. La priorità in questione, infatti, si applica secondo le disposizioni di cui al CCNL sulla mobilità. Approfondisci
- non sarà soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, considerato che il riconoscimento della legge 104/92 è avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il TFA sostegno, infine non gli sarà valutato, considerato che la commissione può valutare i soli titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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