Docente con 104 personale: posso fruire di un orario particolare? Quali benefici sono previsti e quali no

Il personale docente con disabilità fruisce di alcuni benefici riconosciuti dalla legge 104/92 e recepite nel CCNL nonché nei contratti relativi alla mobilità, compresa quella annuale.
Benefici legge 104
La legge 104/92, come detto, riconosce ai soggetti con disabilità alcuni benefici, tra cui quelli di seguito elencati:
Art. 21:
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 33
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
I benefici sopra riportati, nel caso del personale docente già di ruolo (e per alcuni aspetti anche non di ruolo), dispiegano i loro effetti nei trasferimenti, nel mantenimento del posto in caso di contrazione di organico, nell’assegnazione della sede di servizio nonché nella fruizione di giornate di permesso.
Mobilità
I docenti rientranti nell’art. 21 (ossia disabili di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648) e quelli rientranti nell’art. 33/6 (disabili in situazione di gravità) fruiscono nei trasferimenti della precedenza di cui all’art. 13/1 – punto III – del CCNI 25/28.
La precedenza succitata opera all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell’interessato.
Graduatoria interna di istituto
Oltre ad avere la precedenza nei trasferimenti, i docenti di cui sopra (art. 21 e art. 33/6 della L. 104/92) non sono inclusi nella graduatoria interna di istituto, redatta annualmente al fine di individuare l’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico.
Pertanto, i docenti in questione sono tutelati e non possono perdere il posto nella scuola di titolarità, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento.
Assegnazione provvisoria
La precedenza spettante per i trasferimenti spetta anche nell’ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria, che consente di essere assegnati in una scuola diversa da quella di titolarità per un anno scolastico.
In tal caso, la precedenza in esame è quella di cui all’art. 8/1 – punto III – del CCNI 19/22 (che dovrà essere riscritto).
Assegnazione COE
Un ulteriore beneficio di cui fruiscono i docenti con 104 personale riguarda la tutela della titolarità su COI, nel caso in cui si debba assegnare una COE costituitasi a seguito di contrazione di organico e la scuola di completamento sia in un comune diverso da quello di titolarità. In tal caso, il docente con disabilità personale non vi può essere assegnato. Approfondisci
Permessi
I docenti con grave disabilità personale (quindi i soli docenti rientranti nell’art. 33/6 della L. 104/92), infine, possono fruire di tre giorni di permesso mensile o in alternativa di due ore giornaliere. Approfondisci
Quesito
Sono una docente di scuola superiore con legge 104 art. 3 comma 1, invalidità civile 67%. Ho diritto a chiedere un orario di servizio a me più confacente, ad esempio evitare sesta e settima ora? Oppure a poter partecipare ai consigli di classe e di dipartimento on line?
I benefici di cui può fruire un docente con disabilità personale sono quelli sopra riportati e indicati nella legge 104/92, legge che invece non prevede che il dipendente con disabilità possa chiedere un orario più confacente alle proprie esigenze né che possa partecipare alle riunioni degli organi collegiali on line (a meno che non lo siano per tutti).
Per quanto riguarda l’orario di servizio, comunque, nulla vieta alla lettrice di avanzare al dirigente scolastico specifiche richieste, motivandole anche con la propria condizione. D’altra parte, all’inizio dell’anno scolastico, sebbene non si riesca ad accontentare tutti, i dirigenti (o meglio i collaboratori ovvero le apposite commissioni) chiedono agli interessati se hanno necessità specifiche, al fine di realizzare un orario funzionale alla didattica e, per quanto possibile, “gradito” ai docenti.
Approfondisci articolazione orario
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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