Docente collocato fuori ruolo per insegnamento all’estero: per quanti anni conserva la titolarità nella sua scuola?

Il docente collocato fuori ruolo, in servizio di insegnamento all’estero, ha diritto a conservare la titolarità nella sua scuola per cinque anni. Dopo il quinquennio perde la titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di lingue della scuola secondaria di secondo grado, già titolare di cattedra in un Liceo Scientifico e attualmente in servizio presso un’università francese in qualità di lettrice di italiano, a seguito di concorso bandito dal Ministero degli Affari Esteri.
Vorrei sapere:
– per quanto tempo, a decorrere dalla nomina presso l’università straniera, conservo la titolarità nell’istituto scolastico di provenienza;
– se ho diritto, durante questo periodo, a restare inserita nelle graduatorie interne d’istituto”
La titolarità nella scuola si conserva per cinque anni
Come stabilisce la nota ministeriale 19450/2017, i docenti collocati fuori ruolo hanno diritto a conservare la loro sede di titolarità per 5 anni e, conseguentemente, i collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.
Priorità per assegnazione sede dopo il quinquennio
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo hanno priorità di rientro come titolari, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
Nel CCNI sulla mobilità, viene, infatti, riservato all’argomento uno specifico articolo, precisamente l’art.7 comma 1 dove viene esplicitato quanto segue:
“Le operazioni di mobilità del personale docente, sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelli richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo art. 8” ( cioè nel rispetto dell’aliquota del 10% riservata alla mobilità professionale al termine dei trasferimenti provinciali).
Nella sequenza operativa stabilita nell’Allegato1 del contratto, dove viene indicato l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi, questi movimenti rientrano nelle operazioni propedeutiche che precedono i trasferimenti provinciali e riguardano l’operazione n.2 (Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo).
Docente collocato fuori ruolo e graduatoria interna di istituto
Il docente collocato fuori ruolo in quanto impegnato in attività di insegnamento all’estero, conservando per cinque anni la titolarità nella scuola, deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto come tutti i docenti titolari nella scuola
Tale diritto decade dopo il quinquennio in quanto il docente collocato fuori ruolo se non rientra nel suo ruolo, perde la titolarità e dovrà chiedere il rientro per l’assegnazione della scuola di titolarità
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