Docente chiede risarcimento per sanzione disciplinare. La Corte di Cassazione: i termini per la conclusione del procedimento disciplinare sono perentori. Cosa è successo

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Nel caso in commento, in materia di procedimenti disciplinari nella scuola, la Corte di Cassazione, ribadisce il carattere perentorio e pertanto vincolante della conclusione dei procedimenti disciplinari, che pertanto, sono da osservare da parte dell’Amministrazione in modo rigoroso, almeno per quanto concerne il termine finale.

La vicenda

La Corte di Appello aveva  rigettato il gravame proposto da un docente verso la sentenza del Tribunale  che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione di espungere dal fascicolo personale della ricorrente ogni documento inerente il procedimento disciplinare  ed aveva invece respinto la domanda della docente, volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale in misura pari all’importo erogato al legale per la difesa tecnica nell’ambito del suddetto procedimento. La lavoratrice aveva subito un procedimento disciplinare  non seguita dall’irrogazione della sanzione disciplinare, né da un provvedimento di archiviazione; aveva comunque dedotto l’illegittimità della procedura per il mancato rispetto dei termini a difesa e per la complessiva condotta non corretta dell’Amministrazione. La Corte territoriale, pur avendo rilevato che con la fattura depositata unitamente al ricorso introduttivo la lavoratrice aveva provato di avere corrisposto la somma al proprio legale  ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha osservato che l’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente rientra nelle prerogative di ogni datore di lavoro, pubblico e privato, e non integra alcun illecito, a meno che la condotta non trascenda in una fattispecie persecutoria, circostanze pacificamente esclusa nel caso di specie.

I termini di conclusione del procedimento disciplinare sono perentori

La corte di Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 10062 Anno 2025 afferma che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare ha carattere perentorio (v. Cass. n. 7134/2017; Cass. n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021; tra le più recenti v. Cass. n. 26936/2024 e Cass. n. 14986/2024); l’Amministrazione è dunque tenuta a concludere il procedimento disciplinare entro il suddetto termine, con l’adozione di un provvedimento di archiviazione o di irrogazione della sanzione”. L’articolo 55 bis del DLGS 165/2001 afferma sul punto: L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito.

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