Docente con diploma magistrale supera anno di prova ma ruolo viene revocato. Immessa in ruolo da concorso, non deve più svolgere anno di prova
Nel ricorso in commento una docente assunta in qualità di diplomata magistrale in relazione ad alcune sentenze positive, poi veniva l’assunzione revocata stante le note sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria il quale aveva cambiato orientamento. La stessa veniva assunta per il medesimo posto con altra procedura. Era tenuta a ripetere l’anno di prova?
La questione
La docente, tramite il suo avvocato, proponeva ricorso evidenziando di essere stata assunta con concorso straordinario indetto con decreto dipartimentale 1546 del 7 novembre 2018 ottenendo una nuova immissione in ruolo dalla graduatoria di merito del predetto concorso per la medesima classe di concorso. Il Dirigente scolastico presso il quale era in servizio la ricorrente le aveva comunicato la non valutabilità dell’anno di prova, già superato quando venne assunta tramite ricorso come diplomata magistrale e le aveva comunicato che avrebbe dovuto ripetere l’anno di prova già superato presso l’istituto comprensivo. Premessi tali fatti deduceva l’illegittimità del provvedimento del Dirigente Scolastico per violazione di legge, difetto di competenza ed eccesso di potere. Deduceva la illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico in quanto il decreto dipartimentale n. 1546 del 07.11.2018, affermava: “I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.” Deduceva che pertanto, avendo già superato il periodo di prova per il posto specifico, non avrebbe dovuto svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova in virtù di detta disposizione. Per il tribunale di Roma, con la sentenza in commento che ci è stata segnalata, la domanda della ricorrente è fondata.
Non va ripetuto anno di prova se già superato per lo stesso posto specifico
La ricorrente aveva frequentato il corso di formazione con esito positivo e decretava la sua conferma in ruolo con decorrenza dal (omissis).La normativa del bando di concorso escludeva infatti che dovessero effettuare l’anno di prova e formazione i docenti che avessero già superato il predetto periodo di prova. Precisa il Tribunale romano che è documentato che la ricorrente aveva già superato all’atto della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato con l’anno di prova positivamente. Del resto la nota del Ministero del 15.11.2022 espressamente prevede che non debbano effettuare l’anno di prova i docenti che lo abbiano già svolto.
La circolare infatti recita: “si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti: • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;…” É provato dai documenti depositati dalla parte ricorrente che la stessa ha già svolto l’anno di prova quale decente di scuola dell’infanzia e primaria posto comune e, quindi . la stessa non è tenuta a svolgere nuovamente tale anno di prova. Concludendo : Il provvedimento emesso dal Dirigente è quindi illegittimo essendo la ricorrente esclusa dall’obbligo di svolgere nuovamente il periodo di prova.
Cit. Sentenza n. 7923/2024 del 04-07-2024 del Tribunale di Roma