Docente caregiver abbandona la supplenza per accudire familiare: è giusto perdere incarichi e punteggio per due anni scolastici?
Siamo nel corso dell’anno scolastico, in alcune scuole la vita scolastica è scandita in trimestre e quadrimestre quindi è già stata conclusa la prima parte, in altre ci si avvicina alla fine del primo quadrimestre. In ogni caso si lavora a pieno ritmo, e le nomine al 31 agosto /30 giugno sono al completo. Sempre possibili le supplenze brevi da graduatorie di istituto per le contingenze quali malattie, gravidanze, aspettative.
Parliamo di abbandono della supplenza.
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 ha introdotto alcune novità rispetto alla precedente, facendo diventare più stringente le sanzioni nel caso in cui si decida di non accettare l’incarico o addirittura di abbandonarlo.
Sanzioni supplenza da GaE o GPS
Le sanzioni per le supplenze assegnate da GaE e GPS riguardano le seguenti fattispecie:
- rinuncia alla supplenza;
- mancata presa di servizio;
- abbandono del servizio.
Queste le sanzioni previste dal Ministero
- la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).
Sanzioni supplenza da graduatorie di istituto
Le sanzioni previste, relativamente alle supplenze conferite dalle GI, riguardano le seguenti fattispecie:
- rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario;
- mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto;
- abbandono del servizio.
Rinuncia proposta contratto, proroga o conferma
Posto comune
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Ad esempio: docente rinuncia ad una supplenza o alla sua proroga/conferma sulla A-22; non potrà ottenere supplenze per la A-22 e per il sostegno primo grado dalla graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per altra classe di concorso ovvero su posto di sostegno secondo grado/infanzia/primaria, se inserito nelle relative graduatorie).
Posto di sostegno
Allo stesso modo, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Ad esempio: docente rinuncia alla supplenza o alla sua proroga/conferma su posto di sostegno primo grado; non potrà ottenere supplenze su sostegno primo grado e per tutte le eventuali altre classi di concorso di primo grado in cui risulti inserito nella graduatoria di istituto della scuola in questione (potrà invece ottenerle per sostegno infanzia/primaria e secondo grado e per eventuali altri classi di concorso del secondo grado, se inserito nelle relative graduatorie).
La rinuncia alla supplenza su posto di sostegno (o alla sua proroga o conferma), come si evince da quanto sopra riportato, comporta una sanzione più “pesante” rispetto a quella su posto comune. Nel primo caso (rinuncia posto di sostegno), infatti, non si potranno ottenere supplenze per tutte le classi di concorso del medesimo grado di istruzione del posto di sostegno, relativamente al quale si è rinunciato (oltre alle supplenze su sostegno del medesimo grado); nel secondo caso (rinuncia posto comune), invece, non si potranno ottenere supplenze per l’insegnamento, relativamente al quale si è rinunciato (oltre alle supplenze su sostegno del medesimo grado).
Precisiamo che:
- le sanzioni suddette si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
- le sanzioni di cui sopra si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
- le sanzioni summenzionate riguardano la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni sopra riportate);
- le sanzioni suddette non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
Abbandono del servizio
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
In sostanza, in caso di abbandono del servizio, non si potrà ottenere alcuna supplenza dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.
Non esistono “motivi giustificati”
L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non riporta il contenuto dell’art. 8 comma 4 del Regolamento supplenze docenti DM 13 giugno 2007
“Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.”
E’ corretto non prendere in considerazione tale situazione quando ad es. l’abbandono del servizio è suffragata da documentazione e soprattutto è corretto far valere la sanzione per i due anni scolastici di vigenza delle graduatorie quando – pur non contestando il danno che può derivare dall’abbandono di un incarico – dovessero venir meno le condizioni che hanno causato l’abbandono?
Certamente non si abbandona una supplenza a cuor leggero, né sarebbe possibile accettare motivazioni che non fossero suffragate da documentazione obiettiva, redatta da terza parte.
Forse si è passati da un fai da te eccessivo ad un inasprimento delle sanzioni che considera gli aspiranti solo come numeri in graduatoria e non come individui sottoposti alle continue circostanze della vita.
La consulenza
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