Docente assunto da GPS e già di ruolo in altro grado: conviene domanda trasferimento? Si può lasciare l’eventuale nuova scuola?

Il docente a tempo indeterminato, che ha accettato un incarico finalizzato al ruolo da GPS, può presentare domanda di mobilità ed eventualmente poi accettare il nuovo ruolo.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
La mia situazione è la presente: sono di ruolo su primaria dal 2017. Da settembre 2023 ho chiesto aspettativa per svolgere l’anno di prova nella secondaria di secondo grado, su posto di sostegno. Mi chiedo come comportarmi in vista dei trasferimenti. Essendo in attesa di superare l’anno di prova e volendo cambiare la scuola dove sono titolare, mi conviene comunque fare domanda di trasferimento per la scuola primaria? Se poi supero l’anno di prova nella scuola secondaria, posso rifiutare un’eventuale nuova titolarità su primaria? Inoltre, vorrei essere assegnata in un altro istituto superiore e non quello dove sto facendo l’anno di prova, posso chiedere utilizzazione da un’altra parte o posso chiedere un trasferimento?
Rispondiamo alle domande poste dal lettore, docente di ruolo nella scuola primaria e attualmente con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia, incarico che sta svolgendo ai sensi dell’ex art. 36 del CCNL 2007 (oggi il riferimento è l’art. 47 del CCNL 2019/21, firmato in data 18/01/2024).
D1. Mi conviene comunque fare domanda di trasferimento per la scuola primaria?
R1. Trattasi di scelte soggettive, relativamente alle quali diciamo che va vagliata l’eventuale possibilità di mancato superamento della procedura straordinaria di assunzione e quindi il fatto di non voler rimanere nell’attuale scuola di titolarità presso la primaria.
D2. Se poi supero l’anno di prova sulla scuola secondaria, posso rifiutare un’eventuale nuova titolarità su primaria?
R2. Come può lasciare l’attuale scuola di titolarità o meglio l’attuale contratto a tempo indeterminato, per accettare il nuovo ruolo, allo stesso modo potrà lasciare l’eventuale nuova istituzione scolastica di titolarità presso la scuola primaria, sempre al medesimo fine, ossia accettare il ruolo su posto di sostegno nella secondaria di secondo grado. Nessuna norma lo vieta.
D3. Inoltre, vorrei essere assegnata in un altro istituto superiore e non quello dove sto facendo l’anno di prova, posso chiedere utilizzazione da un’altra parte o posso chiedere un trasferimento?
R3. La risposta è negativa, almeno sino a quando non supererà il previsto blocco per gli assunti da GPS sostegno 2023/24, che devono svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione, a decorre dal 2023/24. Pertanto, il lettore potrà presentare domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria (utilizzazione solo in determinati casi) nel corso del 2025/26 per il 2026/2027, a meno che la procedura in questione sia interessata dalla disposizione di cui all’articolo 34 del CCNL 2019/21 e il lettore rientri in una delle deroghe in esso previste (sempre però da quando sarà assunto a tempo indeterminato). In base al citato articolo 34, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità al personale con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92 nonché per ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni e, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere. Al riguardo, però, dobbiamo attendere il prossimo contratto sulla mobilità per fornire informazioni più dettagliate. Per gli assunti da tale procedura, infatti, come prima accennato e come illustreremo di seguito, è previsto che gli stessi svolgano tre anni di effettivo servizio.
In definitiva, stando alla vigente normativa che disciplina le assunzioni da GPS prima fascia sostegno 2023/24, il lettore potrà presentare domanda di trasferimento o assegnazione, solo dopo lo svolgimento di tre anni scolastici di effettivo servizio, a decorrere dal corrente anno scolastico (2023/24).
Vincolo assunti GPS 23/24
Così leggiamo nell’articolo 5, comma 10, del DL 44/2023, convertito in legge n. 74/2023:
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Dunque, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo a.s. 2023/24 sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato, non possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale, infatti la disposizione non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo, tipologia di posto o classe di concorso [la disposizione non cita i passaggi di ruolo/cattedra, richiedibili (ai sensi del CCNI 2022/25) dopo il superamento dell’anno di prova e se in possesso dell’abilitazione per il grado di istruzione/classe di concorso richiesti (quindi dal secondo anno di assunzione). Sarà una dimenticanza? Attendiamo chiarimenti dal MIM]. Sono esclusi dal vincolo i soli docenti che si venissero a trovare in soprannumero ovvero esubero (non è contemplato il superamento del blocco, nemmeno per i titolari della legge 104/92).
La disposizione normativa è chiara: si parla di effettivo servizio. Attendiamo comunque chiarimenti ministeriali anche riguardo a quanto detto sopra, ossia alla possibilità o meno di presentare domanda di passaggio di ruolo/cattedra.
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