Docente assolto, la relazione di fine anno non vìola la privacy degli studenti. Tolta la sanzione disciplinare comminata dal dirigente scolastico

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Il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare inflitta a un docente di storia e filosofia accusato di aver violato la privacy degli studenti in una relazione di fine anno.

La sentenza n. 316/2024, come segnala Altalex, chiarisce i limiti dell’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali nel contesto scolastico, ribadendo la distinzione tra valutazioni didattiche generali e divulgazione di informazioni sensibili.

Il caso riguardava un docente di un liceo della provincia di Treviso che nella sua relazione finale aveva descritto la classe come composta da 18 studentesse e 2 studenti, sottolineando una preparazione prevalentemente nozionistica e un rendimento generale “discreto”, con alcune eccezioni di eccellenza riscontrate nella componente femminile. Il Dirigente Scolastico aveva interpretato tali osservazioni come una violazione della privacy, irrogando una sanzione disciplinare.

Il docente, assistito dal suo legale, ha impugnato la sanzione, sostenendo che la relazione, documento interno non destinato alla pubblicazione, non conteneva dati sensibili o identificativi. Inoltre, la responsabilità della conformità alla normativa privacy del documento finale spettava al Consiglio di Classe, incaricato di integrare e revisionare i contributi dei singoli docenti.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, motivando la decisione su tre punti fondamentali. Innanzitutto, ha escluso la presenza di dati sensibili o identificativi nella relazione. Le osservazioni sulla composizione della classe per genere e sul livello di preparazione rappresentavano valutazioni generali, prive di riferimenti a singoli studenti.

In secondo luogo, il giudice ha riconosciuto la natura soggettiva della valutazione del docente, che non costituiva un dato fattuale lesivo della privacy. L’osservazione sul mancato raggiungimento dell’eccellenza da parte della componente maschile è stata interpretata come una constatazione educativa, non come un giudizio denigratorio.

Infine, il Tribunale ha confermato che la responsabilità della conformità privacy del documento finale spettava al Consiglio di Classe, non al singolo docente. La relazione rappresentava un contributo preliminare, soggetto alla revisione e all’approvazione collegiale.

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