Docente al quale vengono conferiti incarichi aggiuntivi anche gratuiti, deve dimostrare di non avere conflitti di interessi: cosa deve dichiarare? Scarica modello
Come avviene il conferimento dell’Incarico a titolo gratuito e quali sono gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 a cui deve adeguarsi un’Amministrazione scolastica? Per intanto, all’esito della procedura di affidamento, l’Istituzione acquisisce dall’incaricando una dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, redatta ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 inoltrata alla scuola nella fase di invio della candidatura. Solo in una fase successiva l’Istituzione scolastica provvede ad adottare un provvedimento motivato di conferimento di Incarico e stipula con l’Incaricato un contratto di Incarico.
La forma scritta necessaria per potersi parlare di contratto
L’atto negoziale con cui l’Istituzione conferisce un Incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. Di conseguenza, sottolinea il Ministero dell’Istruzione (ora anche del Merito) nel numero 3 delle “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”, deve “escludersi che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata “aliunde”, ad esempio attraverso altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (ad es., pattuizioni successive che regolamentano il compenso, fatture, ecc.) . La forma scritta, infatti, garantisce il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e permette d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria”.
Gli obblighi della trasparenza in caso di dipendenti pubblici, di dipendenti esterni alla PA, a titolo oneroso o gratuito
Una volta definito, stipulato e sottoscritto (da entrambi le parti) il suddetto contratto, le Istituzioni scolastiche sono obbligare ad applicare la disciplina vigente relativa agli obblighi di trasparenza fissati e ben definiti dal D.Lgs. 33/2013. La disciplina di cui al Decreto legislativo viene ad operare una distinzione netta tra il contenuto delle informazioni da rendere pubbliche nel caso specifico di incarichi relativi a personale interno dell’Amministrazione (definiti dall’art. 18 D.Lgs. 33/2013) e informazioni da rendere pubbliche nel caso specifico di incarichi conferiti a collaboratori o consulenti esterni (di cui, esattamente al’art. 15 D.Lgs. 33/2013). Ai sensi e per gli effetti del già citato all’art. 18 del D.Lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni, dunque, tra queste anche le istituzioni scolastiche, devono pubblicare l’elenco degli Incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti (incarichi interni o collaborazioni plurime) con alcune specifiche ben definite: ovvero l’indicazione della durata e l’indicazione del compenso spettante per ogni Incarico. Tali dati vanno assolutamente pubblicati nella sezione definita “Amministrazione trasparente”, e, più esattamente, nella sottosezione “Personale” – “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. Invece, gli Incarichi di tipo individuale di collaborazione e di consulenza che sono conferiti e vengono affidati a soggetti che sono da considerarsi esterni all’amministrazione (ovvero quelli che sono gli incarichi conferiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti esterni oppure eventualmente anche dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni) a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, devono essere anch’essi oggetto di pubblicità. Pubblicità che deve intendersi effettuata ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell’Istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”. Esiste, dunque, una vera distinzione da operare nel campo della trasparenza dei dati.
Conferimento dell’Incarico e obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 33/2013
Facendo, dunque, riferimento agli incarichi, attribuiti e conferiti ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, devono essere pubblicati, con ogni obbligo di legge, nella specifica sezione le informazioni seguenti riconducibili ai titolari di Incarichi di collaborazione o consulenza:
- «[…] a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’Incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato».
Tempi utili per la pubblicazione
La pubblicazione dei dati deve avvenire entro e non oltre i tre mesi dal conferimento dell’Incarico e deve durare per i tre anni successivi. Gli obblighi di pubblicazione sono ben definiti dalla Delibera A.N.AC. numero 1310 del 28 dicembre del 2016, che interviene su «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; e non solo a quella, anche, infatti, alla Delibera sempre dell’A.N.AC., la numero 50 del 4 luglio del 2013 che, invece, individua «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016». Sempre da considerare, e mai trascurare, sono gli ulteriori orientamenti adottati dalla giurisprudenza e dalla prassi che dovessero sopraggiungere nel tempo e che potrebbero modificare l’orientamento giurisprudenziale.
La dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001
Al termine della procedura di affidamento, che aveva avuto origine dal momento della presentazione dell’apposita domanda, l’Istituzione scolastica acquisisce dall’incaricando una dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.
L’adozione del provvedimento
Solo dopo, la scuola è mesa nelle condizioni di adottare un provvedimento motivato di conferimento di Incarico redatto in forma scritta a pena di nullità. “Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013 – si legge nel già citato quaderno “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali” del MIM – le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare l’elenco degli Incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni Incarico. Tali informazioni devono essere pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale” – “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”. Gli Incarichi individuali di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, devono anche loro essere oggetto di pubblicità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell’Istituzione, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”.
Assenza conflitto dinteressi dichiaraz collaboratore e attestaz-d-s