Docente affetto da “delirio persecutorio”, cosa può fare e cosa rischia il dirigente?

Cosa rischia il dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni quando si trova a dover procedere d’ufficio con l’accertamento medico in Collegio Medico di Verifica al fine di valutare l’idoneità psicofisica di un docente che nega il proprio disagio psichico?
Il docente è vittima del classico delirio persecutorio quale manifestazione prima di una patologia importante.
Lettera di un dirigente scolastico
Gentile dottore, sono un dirigente scolastico in procinto di avviare a Commissione Medica di Verifica una docente con evidente sindrome di persecuzione (non sto facendo una diagnosi, ma so di che cosa parlo). La docente stessa mi ha consegnato due promemoria la cui lettura non lascia dubbi. Sono preoccupato per lei, ma debbo dire che sul piano professionale risente molto di questi problemi. Credo che l’avvio ad accertamento medico d’ufficio sia un mio dovere a garanzia della docente. E’ così? La docente vive sola con l’anziana madre. Non riesco a immaginare la possibilità di evitare il ricorso alla commissione medica. Le ho già parlato e nega ovviamente di avere problemi. Che cosa mi consiglia? Ancora una domanda: la CMV è presso il Ministero Economia e Finanze o presso la ASL?
Commenti
Il dirigente chiede conferma di quello che dovrebbe essere il suo intervento. Senza alcun dubbio il preside è tenuto a chiedere l’accertamento medico d’ufficio in CMV per la docente in questione, tuttavia i problemi nascono proprio a questo punto.
Ai sensi dell’art.15 del DPR 461/01 infatti il capo d’istituto deve stilare una relazione per la CMV indicando compiutamente i motivi per cui è stata richiesta la visita medica collegiale per il proprio sottoposto.
Nel documento, necessariamente sintetico e organizzato in punti, dovranno essere scientemente riportati tutti i fatti occorsi indicandone testimoni, eventuali comportamenti stravaganti che lasciano presupporre un disagio psicofisico, episodi di dubbia interpretazione e tutte le altre cose ritenute significative ma pur sempre dimostrabili.
Al contrario non dovranno mai essere formulate ipotesi diagnostiche (es. “evidente sindrome di persecuzione”), giudizi, impressioni, pareri e opinioni. Saranno infine allegati alla relazione certificati medici o documenti a disposizione dell’amministrazione di appartenenza (lettere di lamentela dell’utenza o dei colleghi, sanzioni, richiami, tentativi di mediazione esperita etc). Una volta espletata la visita in CMV l’interessato potrà fare domanda per ottenere la relazione del dirigente e poterla eventualmente impugnare, rivalendosi legalmente sul dirigente medesimo qualora vi fosse il solo sospetto (fondato e dimostrato) di un’azione di mobbing.
Inutile dire che il confine tra delirio persecutorio e mobbing può essere sfumato e soprattutto soggettivo finché non tocca al giudice stabilirlo d’imperio. Da qui l’importanza, per il capo d’istituto, di ben operare con la massima cautela nello stilare una relazione che fornisca tutti gli elementi utili alla CMV, perché questi formuli una corretta diagnosi e un giudizio medico-legale conseguente, ma al contempo non offra appigli per una potenziale denuncia.
Vale qui la pena ricordare che i casi più delicati da gestire per i dirigenti sono quelli che vedono protagonisti insegnanti psicotici di cui sono ben note le gesta. Si tratta per lo più persone senza una famiglia propria, con una povera vita di relazione, che vivono con l’anziano genitore, che presentano un evidente delirio persecutorio e negano risolutamente e ostinatamente il proprio disagio psichico. Tutti ingredienti che sembrano non difettare al caso in esame. In bocca al lupo al dirigente.