Docente a tempo indeterminato può accettare supplenza in altra provincia da GPS ma prima deve aver concluso anno di prova, anche dopo passaggio di ruolo
Il docente già a tempo indeterminato, che deve svolgere l’anno di prova a seguito di passaggio di ruolo, può accettare supplenze? L’iscrizione in GPS va effettuata nella stessa provincia in cui si è titolari?
Rispondiamo ad alcune domande poste in redazione da una nostre lettrice, ricordando dapprima quali docenti devono svolgere l’anno di prova, quando il docente di ruolo può accettare supplenze e in quale provincia è possibile inserirsi in GPS.
Docenti tenuti a svolgere anno prova
Ai sensi dell’articolo 2/1 del DM 226/2022, sono tenuti a svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio (d’ora in avanti anno di prova) i docenti:
- che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Docenti ruolo e supplenze
I docenti di ruolo, com’è noto, possono accettare incarichi di supplenza a determinate condizioni. Le relative disposizioni sono indicate nell’articolo 47 del CCNL 2019/21 (firmato definitivamente in data 18/01/2024), da leggersi congiuntamente con il DM 138/2023.
In base alla disposizione contrattuale (art. 47 CCNL 2019/21):
- i docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza di durata non inferiore all’anno scolastico, nello specifico al 30/06 e al 31/08;
- la supplenza deve essere su posto intero (novità rispetto a quanto disposto nell’art. 36 del CCNL 2007);
- la supplenza si può accettare in un diverso grado di istruzione oppure per altra tipologia di posto oppure per altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità (diversamente da quanto disposto dal citato art. 36, con la nuova disposizione è possibile accettare al supplenza in una diversa tipologia di posto anche del grado di istruzione di titolarità; così, ad esempio, il docente titolare su posto comune nella scuola primaria può accettare una supplenza su posto di sostegno sempre nella scuola primaria, possibilità questa prima non prevista);
- dopo tre anni di supplenza, si perde la sede di titolarità (al riguardo, ricordiamo la dichiarazione congiunta in base alla quale, in caso di assegnazione di una nuova sede di titolarità, il triennio ricomincia);
- l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista
dalla legge e dal medesimo contratto per il personale a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie; - l’accettazione di un incarico comporta la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita, non inferiore alla durata dell’incarico stesso.
Alle condizioni sopra riportate si aggiunge quella di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023, in base al quale:
L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Dunque, il docente di ruolo, che deve svolgere l’anno di prova, non può accettare supplenze. Conseguentemente, la facoltà di accettare incarichi di supplenze si può esercitare soltanto dopo lo svolgimento e il superamento dell’anno di prova.
Iscrizione in GPS e docenti di ruolo
Le GPS, da cui si attinge per le supplenze al 31/08 e al 30/06, sono state disciplinate e lo saranno anche per il prossimo aggiornamento da un ordinanza ministeriale, in attesa che venga redatto il relativo regolamento. Nella precedente OM (60/2020) e in quella attualmente vigente (OM 112/2022), non è presente (come anche nel sopra riportato art. 47 del CCNL 2019/21) nessuna disposizione che obbliga i docenti di ruolo a inserirsi nelle GPS della medesima provincia di titolarità.
D’altra parte, oltre a quella di far svolgere il servizio in un diverso grado/tipologia di posto/classe di concorso rispetto a quelli di titolarità, la ratio della norma è anche quella di permettere ai docenti di ruolo, titolari in una provincia/regione diversa da quella di residenza, di prestare il servizio almeno per un anno vicino casa.
Quesito
Ecco il quesito citato all’inizio e posto in redazione da una nostra lettrice:
Vi seguo da molti anni su Orizzonte scuola e siete stati e siete per me un ausilio molto importante per districarmi nel complesso mondo della normativa. Sono di ruolo su sostegno alle medie, specializzata anche alle superiori, abilitata in due classi di concorso, una per la media e una per la superiore. Sono iscritta nelle GPS della mia provincia, per motivi personali probabilmente dovrò cambiare temporaneamente provincia. Contestualmente volevo fare il passaggio di ruolo al superiore, su materia. Se dovessi ottenerlo, potrei poi prendere una supplenza da GPS congelando il ruolo? Oppure visto che devo rifare l’anno di prova al superiore non posso prendere supplenza da GPS? Io so che i neo arruolati non hanno questa facoltà, ma chi fa il passaggio di ruolo e quindi ha un ruolo precedente in che condizioni è? Altra domanda, posso fare l’iscrizione alla GPS in una provincia diversa da quella in cui ho il ruolo? Grazie mille per la consulenza
Rispondiamo alla lettrice che, come detto sopra, il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare supplenze. Dalla lettura della disposizione contenuta nel DM n. 138/23 – “L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato” – si evince che non c’è alcuna distinzione tra chi ha già superato l’anno di prova in un ruolo diverso e chi non ha mai superato un anno di prova (ossia chi è assunto in ruolo per la prima volta). Non a caso, la disposizione in esame, presente nel medesimo comma, è indicata nel secondo periodo, proprio ad evidenziare che la stessa riguarda tutti, ossia tutti i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova: “… Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato“. Dunque, la lettrice, una volta assunta in ruolo, non può “congelarlo” ma deve prima svolgere l’anno di prova (salvo diverse indicazioni del MIM in materia).
Quanto all’inserimento nelle GPS di una provincia diversa da quella di titolarità, come detto sopra, è possibile (almeno stando alle ordinanza che, sino ad oggi, hanno disciplinato le GPS).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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