DL Rilancio, pubblicato in G.U: 16mila posti a concorso in più, più fondi a scuole. Tutte le misure

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Il Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

All’art. 233 è contenuta la norma sull’ampliamento dei posti disponibili sia per il concorso straordinario che ordinario secondaria. 8.000 i posti a disposizione per ciascuna procedura.

“1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 viene elevato a trentaduemila.

A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie di cui all’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato, complessivamente, di ottomila posti.

A tal fine, fermo restando il relativo limite annuale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui sono state bandite le procedure con decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori.”

All’art. 234 ai seguenti comma sono elencate le risorse da destinare alle scuole per il prossimo anno scolastico per la sicurezza:

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Nello stesso articolo al comma 6 è scritto:

Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

Nell’articolo 235 dedicato all’edilizia scolastica al comma 8:

Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.

Nell’articolo 236 si fa riferimento alle misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni. Il comma 1 recita:

1. Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid19.

Nei comma 3 e 4 si fa riferimento alle risorse per le scuole non statali:

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 40 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Nell’art. 237 c’è il riferimento ad un fondo per realizzare un sistema informativo a supporto del Ministero dell’Istruzione:

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di  10 milioni di euro per l’anno 2020.

Nell’art. 238 c’è la disposizione di 400 milioni di euro per contenere la diffusione del Covid 19 all’apertura del prossimo anno scolastico:

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, denominato “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Nel decreto si fa riferimento anche alla didattica a distanza per i sistemi regionali:

“A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico.”

Decreto

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