DL Aperture: 100% di capienza per i luoghi di cultura. Vigore dall’11 ottobre. Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021 il decreto legge n. 139 dell’8 ottobre 2021 recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
(GU Serie Generale n.241 del 08-10-2021)
Il decreto disciplina la riapertura delle attività che a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno subito misure restrittive più severe ancora oggi in vigore. In particolare, dall’11 ottobre è prevista la piena capienza per i luoghi di cultura e la riapertura delle discoteche.
Luoghi di cultura
Il decreto, in riferimento, agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, prevede le seguenti disposizioni:
– in zona gialla: sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
– in zona bianca: l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi.
Il decreto prevede un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture.
All’articolo sulle “disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche” è infatti previsto che “a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa”, si applichi “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni”
Sale da ballo e discoteche
Il decreto prevede che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti.
L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell’accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.
Green pass nei luoghi di lavoro
Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.
Abilitazione alla professione di avvocato
Il decreto prevede che l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto in parola, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
Garante della privacy
Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l’espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR.
È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti.
Eventi sportivi
Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ci sarà un allargamento della capienza fino ad un massimo del 75% per gli stadi all’aperto e fino a un massimo del 60% per gli impianti al chiuso. Capienza che “deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone”. L’accesso sarà consentito solo con il Green pass e sarà sempre obbligatorio l’uso della mascherina