Divieto di fumo negli ambienti scolastici: in una scheda la sintesi
Il divieto di fumo negli istituti scolastici è uno strumento per proteggere la salute pubblica e promuovere stili di vita sani tra giovani e adulti. Tale divieto si applica non solo all’interno degli edifici scolastici ma anche alle aree esterne di pertinenza (cortili, parcheggi, ecc.), includendo anche le sigarette elettroniche.
Normativa di riferimento
- Legge n. 584/1975: Introdurre il divieto di fumo nei locali pubblici, inclusi ospedali, cinema, e aule scolastiche.
- Legge n. 3/2003, art. 51 (Legge Sirchia): Estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, incluso il luogo di lavoro e le scuole, per proteggere la salute dei non fumatori.
- Decreto-legge n. 104/2013: Estende il divieto di fumo alle aree esterne degli istituti scolastici e vieta l’uso delle sigarette elettroniche in tutte le aree chiuse delle scuole.
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014: Ribadisce l’importanza del divieto e invita le scuole a monitorare ea segnalare le infrazioni.
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6: Promuove la tutela della salute in ambito scolastico e ulteriormente regolamentato l’uso dei dispositivi elettronici per fumare.
Ambito di applicazione
Il divieto di fumo nelle scuole si applica:
- All’interno degli edifici scolastici: aule, corridoi, uffici, bagni, palestre e qualsiasi locale chiuso utilizzato per attività scolastiche.
- Alle pertinenze esterne: cortili, parcheggi, giardini e qualsiasi area all’aperto di pertinenza della scuola.
- A tutte le tipologie di dispositivi per fumare: incluse sigarette tradizionali e dispositivi elettronici.
Destinati del divieto:
- Studenti di ogni ordine e grado.
- Docenti e personale ATA.
- Visitatori, compresi genitori e fornitori occasionali.
Responsabilità del personale scolastico
Dirigente Scolastico
- Ha la responsabilità primaria di assicurare l’osservanza del divieto di fumo, nominando i preposti alla vigilanza (tra cui il personale ATA ei docenti).
- Nomina dei preposti: Assegna formalmente l’incarico di controllo e vigilanza del divieto ad alcuni membri del personale, che diventano responsabili della segnalazione delle violazioni.
- Poteri di segnalazione: Ha la facoltà di avviare segnalazioni e procedimenti disciplinari per chi non rispetta la normativa.
Normativa : art. 25 D.Lgs. n. 165/2001; Legge n. 584/1975; Decreto-legge n. 104/2013
Docenti e personale ATA
- Tutto il personale è tenuto a vigilare sull’osservanza del divieto e alla segnalazione di eventuali infrazioni riscontrate.
- Obbligo di vigilanza: In particolare durante i momenti di ricreazione e nelle aree comuni. La vigilanza spetta a tutto il personale e diventa più stringente per i docenti, che devono anche occuparsi di monitorare il rispetto del divieto da parte degli studenti nelle proprie classi.
- Obbligo di segnalazione: Qualora un docente o personale ATA riscontri una violazione, deve informare i preposti responsabili per avviare le procedure sanzionatorie.
Normativa : art. 51 Legge n. 3/2003; Decreto-legge n. 104/2013; Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014
Preposti alla vigilanza
- I preposti nominati dal Dirigente Scolastico hanno il compito di verificare le infrazioni, richiedere le generalità ai trasgressori e redigere il verbale in caso di violazione.
- Poteri e obblighi: Agiscono come pubblici ufficiali, possono chiedere l’identità dei trasgressori e sono tenuti a redigere un rapporto formale.
- Incarico permanente: I preposti mantengono il ruolo fino alla revoca del DS.
Normativa: art. 4 Decreto-legge n. 104/2013; Codice penale, art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale), art. 496 (false dichiarazioni di identità)
Procedura di accertamento delle infrazioni
- Accertamento: Quando un preposto osserva una violazione del divieto di fumo, deve contestare l’infrazione immediatamente.
- Identificazione: Richiede le generalità al trasgressore, che è tenuto a fornirle in base agli articoli 337 e 496 del Codice penale. In caso di rifiuto, il preposto può avvalersi di testimoni per l’identificazione.
- Verbalizzazione: Compila un verbale in triplice copia, consegnando una copia al trasgressore e trasmettendo le altre alla segreteria.
- Notifica ai genitori: Se il trasgressore è minorenne, viene informata la famiglia, che risponde per la violazione commessa dal minore.
Normativa : Codice penale, art. 337 e 496; Legge n. 584/1975; Decreto-legge n. 104/2013;
Sanzioni e modalità di pagamento
- Sanzioni pecuniarie:
- L’importo della sanzione per violazione del divieto varia da €27,50 a €275.
- Raddoppio della sanzione (da €55 a €550) se la violazione avviene in presenza di donne in stato di gravidanza o bambini sotto i 12 anni.
- Pagamento in forma ridotta:
- È ammesso entro 60 giorni dalla contestazione. L’importo in misura ridotta è calcolato come il doppio della sanzione minima o un terzo della sanzione massima, a seconda della convenienza.
- Modalità di pagamento:
- Il pagamento può essere effettuato tramite modello F23, utilizzando il codice tributo 131T, o tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente.
Normativa: art. 7 Legge n. 584/1975; Legge 689/81, art. 16; Codice Tributo 131T (Codice tributo di cui all’Accordo Stato-Regioni, 2004)
Obblighi di informazione e prevenzione
Le scuole hanno il compito di sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza di rispettare il divieto di fumo e sugli effetti dannosi del fumo, anche passivo. Per questo motivo devono:
- Installare segnaletica chiara: in ogni locale chiuso e nelle aree di pertinenza esterne, per ricordare a tutti il divieto.
- Pubblicare il regolamento scolastico: applicando le disposizioni sul divieto di fumo e le relative sanzioni sul sito della scuola e nell’albo pretorio.
- Organizzare iniziative di prevenzione: incontri educativi e attività di sensibilizzazione per promuovere un ambiente sano e incoraggiare il tabagismo tra gli studenti.
Normativa: Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014; Decreto-legge n. 104/2013;
Funzione educativa del divieto di fumo
Il divieto di fumo nelle scuole rappresenta anche una componente educativa, favorendo la promozione di sani stili di vita tra i giovani e aiutando a prevenire comportamenti a rischio. L’istituto può integrare nelle proprie attività scolastiche dei programmi di educazione alla salute, promuovendo il rispetto delle norme come elemento di convivenza civile e di rispetto reciproco.