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Divieto di fumo negli ambienti scolastici: in una scheda la sintesi

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Il divieto di fumo negli istituti scolastici è uno strumento per proteggere la salute pubblica e promuovere stili di vita sani tra giovani e adulti. Tale divieto si applica non solo all’interno degli edifici scolastici ma anche alle aree esterne di pertinenza (cortili, parcheggi, ecc.), includendo anche le sigarette elettroniche.

Normativa di riferimento

  1. Legge n. 584/1975: Introdurre il divieto di fumo nei locali pubblici, inclusi ospedali, cinema, e aule scolastiche.
  2. Legge n. 3/2003, art. 51 (Legge Sirchia): Estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, incluso il luogo di lavoro e le scuole, per proteggere la salute dei non fumatori.
  3. Decreto-legge n. 104/2013: Estende il divieto di fumo alle aree esterne degli istituti scolastici e vieta l’uso delle sigarette elettroniche in tutte le aree chiuse delle scuole.
  4. Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014: Ribadisce l’importanza del divieto e invita le scuole a monitorare ea segnalare le infrazioni.
  5. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6: Promuove la tutela della salute in ambito scolastico e ulteriormente regolamentato l’uso dei dispositivi elettronici per fumare.

Ambito di applicazione

Il divieto di fumo nelle scuole si applica:

  • All’interno degli edifici scolastici: aule, corridoi, uffici, bagni, palestre e qualsiasi locale chiuso utilizzato per attività scolastiche.
  • Alle pertinenze esterne: cortili, parcheggi, giardini e qualsiasi area all’aperto di pertinenza della scuola.
  • A tutte le tipologie di dispositivi per fumare: incluse sigarette tradizionali e dispositivi elettronici.

Destinati del divieto:

  • Studenti di ogni ordine e grado.
  • Docenti e personale ATA.
  • Visitatori, compresi genitori e fornitori occasionali.

Responsabilità del personale scolastico

Dirigente Scolastico

  • Ha la responsabilità primaria di assicurare l’osservanza del divieto di fumo, nominando i preposti alla vigilanza (tra cui il personale ATA ei docenti).
  • Nomina dei preposti: Assegna formalmente l’incarico di controllo e vigilanza del divieto ad alcuni membri del personale, che diventano responsabili della segnalazione delle violazioni.
  • Poteri di segnalazione: Ha la facoltà di avviare segnalazioni e procedimenti disciplinari per chi non rispetta la normativa.

Normativa : art. 25 D.Lgs. n. 165/2001; Legge n. 584/1975; Decreto-legge n. 104/2013

Docenti e personale ATA

  • Tutto il personale è tenuto a vigilare sull’osservanza del divieto e alla segnalazione di eventuali infrazioni riscontrate.
  • Obbligo di vigilanza: In particolare durante i momenti di ricreazione e nelle aree comuni. La vigilanza spetta a tutto il personale e diventa più stringente per i docenti, che devono anche occuparsi di monitorare il rispetto del divieto da parte degli studenti nelle proprie classi.
  • Obbligo di segnalazione: Qualora un docente o personale ATA riscontri una violazione, deve informare i preposti responsabili per avviare le procedure sanzionatorie.

Normativa : art. 51 Legge n. 3/2003; Decreto-legge n. 104/2013; Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014

Preposti alla vigilanza

  • I preposti nominati dal Dirigente Scolastico hanno il compito di verificare le infrazioni, richiedere le generalità ai trasgressori e redigere il verbale in caso di violazione.
  • Poteri e obblighi: Agiscono come pubblici ufficiali, possono chiedere l’identità dei trasgressori e sono tenuti a redigere un rapporto formale.
  • Incarico permanente: I preposti mantengono il ruolo fino alla revoca del DS.

Normativa: art. 4 Decreto-legge n. 104/2013; Codice penale, art. 337 (resistenza a pubblico ufficiale), art. 496 (false dichiarazioni di identità)

Procedura di accertamento delle infrazioni

  1. Accertamento: Quando un preposto osserva una violazione del divieto di fumo, deve contestare l’infrazione immediatamente.
  2. Identificazione: Richiede le generalità al trasgressore, che è tenuto a fornirle in base agli articoli 337 e 496 del Codice penale. In caso di rifiuto, il preposto può avvalersi di testimoni per l’identificazione.
  3. Verbalizzazione: Compila un verbale in triplice copia, consegnando una copia al trasgressore e trasmettendo le altre alla segreteria.
  4. Notifica ai genitori: Se il trasgressore è minorenne, viene informata la famiglia, che risponde per la violazione commessa dal minore.

Normativa : Codice penale, art. 337 e 496; Legge n. 584/1975; Decreto-legge n. 104/2013;

Sanzioni e modalità di pagamento

  1. Sanzioni pecuniarie:
    • L’importo della sanzione per violazione del divieto varia da €27,50 a €275.
    • Raddoppio della sanzione (da €55 a €550) se la violazione avviene in presenza di donne in stato di gravidanza o bambini sotto i 12 anni.
  2. Pagamento in forma ridotta:
    • È ammesso entro 60 giorni dalla contestazione. L’importo in misura ridotta è calcolato come il doppio della sanzione minima o un terzo della sanzione massima, a seconda della convenienza.
  3. Modalità di pagamento:
    • Il pagamento può essere effettuato tramite modello F23, utilizzando il codice tributo 131T, o tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente.

Normativa: art. 7 Legge n. 584/1975; Legge 689/81, art. 16; Codice Tributo 131T (Codice tributo di cui all’Accordo Stato-Regioni, 2004)

Obblighi di informazione e prevenzione

Le scuole hanno il compito di sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza di rispettare il divieto di fumo e sugli effetti dannosi del fumo, anche passivo. Per questo motivo devono:

  • Installare segnaletica chiara: in ogni locale chiuso e nelle aree di pertinenza esterne, per ricordare a tutti il ​​divieto.
  • Pubblicare il regolamento scolastico: applicando le disposizioni sul divieto di fumo e le relative sanzioni sul sito della scuola e nell’albo pretorio.
  • Organizzare iniziative di prevenzione: incontri educativi e attività di sensibilizzazione per promuovere un ambiente sano e incoraggiare il tabagismo tra gli studenti.

Normativa: Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014; Decreto-legge n. 104/2013;

Funzione educativa del divieto di fumo

Il divieto di fumo nelle scuole rappresenta anche una componente educativa, favorendo la promozione di sani stili di vita tra i giovani e aiutando a prevenire comportamenti a rischio. L’istituto può integrare nelle proprie attività scolastiche dei programmi di educazione alla salute, promuovendo il rispetto delle norme come elemento di convivenza civile e di rispetto reciproco.

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