Divieto di fumo: dalle aule ai cortili, tutto il personale scolastico, compresi docenti e ATA, hanno obbligo di vigilanza

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Il divieto di fumo nelle scuole italiane ha una lunga storia, iniziata nel 1975, quando fu introdotto il divieto di fumare all’interno delle aule scolastiche di ogni ordine e grado. Il divieto è stato successivamente ampliato dalla legge n. 3 del 2003, che ha esteso il divieto a tutti gli ambienti interni delle scuole.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il decreto legge n. 104 del 2013, che ha esteso il divieto di fumo anche alle aree esterne delle scuole, come i cortili. In particolare, l’articolo 4 del decreto stabilisce che il divieto di fumo si applica anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Inoltre, è vietato l’uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle scuole, comprese le sezioni operanti presso comunità di recupero, istituti penali per minorenni, centri per l’impiego e centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 7 della legge n. 584 del 1975 e successive modifiche. La Circolare MIUR n. 527 del 27 gennaio 2014 ha rappresentato il primo richiamo ufficiale alle scuole per l’osservanza di questa normativa. Successivamente, il decreto legge n. 6 del 12 gennaio 2016 ha ribadito l’importanza di garantire un elevato livello di protezione della salute nelle scuole.

Per quanto riguarda l’applicazione del divieto, tutto il personale scolastico, compresi docenti e personale ATA, ha l’obbligo di vigilare e segnalare eventuali infrazioni ai responsabili preposti, individuati dal Dirigente Scolastico. I responsabili, nominati a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, non possono rifiutare l’incarico e restano in carica fino a revoca. Nell’esercizio delle loro funzioni, i responsabili preposti agiscono come Pubblici Ufficiali, con il potere di chiedere le generalità ai trasgressori della legge n. 584 del 1975 all’interno dell’ambito scolastico.

Nel 2012, il decreto legge n. 158 ha alzato a 18 anni il limite di età per la vendita di sigarette, aggiornando il divieto del 1934. Il divieto di fumo nelle scuole, inizialmente limitato alle aule, è stato esteso a tutti gli ambienti interni con la legge n. 3/2003 e alle aree esterne con il decreto legge n. 104 del 2013.

Il personale scolastico ha l’obbligo di vigilare e segnalare le infrazioni, con i responsabili preposti incaricati di applicare le sanzioni. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative, che possono essere raddoppiate in presenza di donne in gravidanza o bambini. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato tramite modello F23 o bollettino postale.

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