Divieto di cumulo redditi quota 100: 5000 euro ogni anno solare o scolastico?
Il limite che vieta il cumulo dei redditi tra lavoro e pensione ma permette un tetto massimo di 5000 euro annui, come va computato nel tempo?
Buongiorno, sono un docente di scuola media di 65 anni e dal 1° settembre sarò in pensione con 41 anni e 6 mesi di servizio (anticipo di un anno la Fornero). Il comma 3 dell’art. 14 del decreto legge 28-01-2019 n.4 dice che è consentito il cumulo esclusivamente con redditi da lavoro “autonomo occasionale” per un importo non superiore a 5.000 € lordi annui. Vorrei chiederle se con il termine “annui” si intende un anno solare oppure un anno “scolastico” perché avrei intenzione di proseguire una collaborazione a “progetto” con il mio Istituto per dei corsi pomeridiani (quindi non in orario scolastico) di Chitarra (un paio di pomeriggi alla settimana) pagati dai genitori.
Per chi accede alla pensione con quota 100, fino al compimento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia, permarrà il divieto di cumulo dei redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente e autonomo.
Tale divieto, però, non sussiste per chi ha redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per un importo non superiore a 5000 euro lordi annui.
Il limite dei compensi annui è da intendersi percepito all’interno di un anno solare (e non scolastico) poichè sarà rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi che si riferiscono, appunto, ai redditi dell’anno solare precedente.
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