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Assegnazione provvisoria: si può chiedere anche per ricongiungimento al genitore

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Diversi sono i familiari verso i quali si può chiedre ricongiungimento nella domanda di assegnazione provvisoria, tra questi è previsto anche il genitore

Una lettrice ci scrive:

Ho un quesito da porre in vista della prossima apertura delle istanze di assegnazione provvisoria provinciale. Ho visto che nei precedenti bandi può essere requisito il ricongiungimento a genitore: che cosa si intende? Stessa residenza o stesso comune di residenza?e poi per genitore con più di 65 anni si può intendere anche il genitore che compie 65 anni prima del 31/12 anno di domanda (nel caso in esame 2024)?

Una delle motivazioni principali che interessa i docenti che chiedono assegnazione provvisoria è il ricongiungimento familiare

Le motivazioni necessarie per presentare domanda di assegnazione provvisoria vengono indicate ogni anno scolastico nel CCNI sulla mobilità annuale. Per il prossimo anno il contratto dovrà essere predisposto in quanto l’ultimo firmato, con validità triennale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, è scaduto e la sua validità è stata prorogata per ulteriori due anni (2022/23 e
2023724). Si ipotizza, quindi, che questo aspetto, relativo alle motivazioni, sarà confermato anche per il 2024/25

Quali motivazioni per chiedere AP

In base all’art.7 del succitato contratto l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
– ricongiungimento al genitore.

Una delle motivazioni “più gettonate” è il ricongiungimento familiare che può essere chiesto indifferentemente verso i figli, il coniuge o il convivente e il genitore

AP per ricongiungimento familiare, quali vincoli nelle preferenze

Il docente che chiede AP per ricongiungimento familiare è obbligato ad inserire come prima preferenza il comune di residenza del familiare o scuole ubicate in tale comune.

Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L’indicazione dell’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Quali condizioni devono essere rispettate

Una delle condizioni indispensabili per chiedere AP per ricongiungimento familiare è che la residenza del familiare risulti, con regolare iscrizione anagrafica, antecedente di almeno 3 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Quale punteggio

Nella domanda di AP per ricongiungimento al genitore spettano 6 punti nel comune di residenza del familiare.

Il punteggio previsto, però, viene attribuito solo nel caso in cui il genitore abbia un’età superiore a 65 anni. Si chiarisce che l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria, come chiarisce la nota 3 della tabella di valutazione, allegata al CCNI, valida per le assegnazioni provvisorie:

Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria

Conclusioni

La nostra lettrice, interessata all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al genitore, può presentare domanda a prescindere dal suo comune di residenza. Non ha, infatti, alcun obbligo per risiedere nello stesso comune del genitore, ma è su questo comune che deve esprimere preferenza.

Se il genitore compie i 65 anni nel corso di quest’anno 2024 e la domanda di AP sarà fatta sempre quest’anno, la nostra lettrice avrà diritto ai 6 punti di ricongiungimento per le scuole ubicate nel comune di residenza del genitore.

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