Diventare insegnanti nuova riforma, percorso universitario abilitante da 60 CFU: ci sarà il test di ingresso selettivo?
Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal D.lgs. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione.
Sistema di formazione e accesso al ruolo
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva
Percorso universitario abilitante
Il primo step per diventare docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dunque, è il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, destinato agli aspiranti docenti di posto comune, compresi gli ITP.
Chi e quando vi può accedere
Ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione possono accedere gli aspiranti:
- (per i posti comuni) in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di diploma AFAM di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- (per gli ITP) in possesso di laurea oppure di diploma AFAM di I livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (sino all’a.s. 2024/25, per gli ITP è previsto quanto disposto dall’art. 22/2 del D.lgs. 59/17).
L’accesso ai percorsi è consentito non solo a chi ha già conseguito i suddetti titoli di studio, ma anche a coloro i quali non ne sono ancora in possesso ma sono regolarmente iscritti ai relativi corsi.
Per coloro che sono iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, si precisa che l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. I CFU relativi al percorso di formazione e abilitazione, leggiamo nel DL, sono conseguiti in modalità aggiuntiva (rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea).
Organizzazione
Il percorso è organizzato e impartito, per le relative classi di concorso, dalle università e dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata.
I percorsi sono svolti interamente in presenza oppure con modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale. Sono escluse dallo svolgimento nella predetta modalità (telematica) le attività di tirocinio e di laboratorio.
Strutturazione
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione corrisponde a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica e almeno 20 di attività di tirocinio diretto e indiretto (i tirocini non sono retribuiti). Per ogni CFU/CFA di tirocinio l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
I 24 CFU, conseguiti per l’accesso al concorso secondo quanto previsto nel D.lgs. 59/2017, sono riconosciuti, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Un DPCM (vedi di seguito), da emanare entro il 31 luglio 2022, definirà l’intera strutturazione e i contenuti dei percorsi in esame.
Come si concludono – Abilitazione
I percorsi di formazione iniziale e abilitazione si concludono con una prova finale, che si articola in:
- una prova scritta (consistente in un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso);
- una lezione simulata.
Superato il percorso e la prova finale, gli interessati conseguono l’abilitazione (costituente uno dei requisiti di partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo).
Prova finale
Considerato che il percorso di formazione iniziale e abilitazione può essere intrapreso non solo da chi ha già conseguito il titolo di studio ma anche da chi è iscritto ai corsi per il conseguimento del medesimo, nel DL è specificato che accedono alla prova finale del percorso gli aspiranti cha hanno conseguito la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure il diploma AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Per accedere alla prova finale, inoltre, è necessaria una percentuale di frequenza che sarà definita da apposito DPCM (vedi di seguito).
Come vi si accede
Nel decreto non è specificato se l’accesso ai percorsi è selettivo (ossia a numero chiuso) o meno, sebbene lo si possa dedurre implicitamente.
Test di ingresso per accedere al percorso abilitante da 60 CFU?
Il numero di aspiranti da abilitare, leggiamo nel DL, deve essere sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e allo stesso tempo non deve essere superiore al fabbisogno ossia tale che il sistema di istruzione non possa assorbirli. Conseguentemente, il MI stima e comunica al MUR il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione (compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero), nel triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso.
Il numero di aspiranti da abilitare, dunque, è legato al fabbisogno, per cui dovrebbe esserci un limite e, conseguentemente, una selezione per l’accesso. Sarà il DPCM sopra citato a fornire indicazioni in merito?
Ne abbiamo parlato nei Question time dedicati all’analisi dei provvedimenti della nuova riforma sul reclutamento con i sindacalisti
Paolo Pizzo UIL Scuola Rivedi il VIDEO
Attilio Varengo CISl Scuola Rivedi il VIDEO
Ne parla il Sen. Pittoni (Lega) Riforma reclutamento, Pittoni: “No al numero chiuso per abilitazione e specializzazione degli insegnanti”
“In audizione recentemente il ministro dell’Università Cristina Messa, rispondendo a una mia precisa domanda, si è impegnata a non irrigidire l’accesso ai percorsi formativi abilitanti all’insegnamento col numero chiuso. Ma è forte la pressione dei tecno-burocrati, che lo presentano quasi come passaggio obbligato dimenticando che è praticamente impossibile individuare numeri affidabili (a conferma dell’urgenza di tornare a un governo politico).”
Dunque un discorso ancora aperto.
Riserva posti
Il decreto 36/22 dispone che, per i primi tre cicli dei percorsi in esame, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere agli stessi (percorsi), relativi alla classe di concorso di interesse, nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM sopra citato.
Non è specificata la tipologia di contratto (al 30/06? al 31/08?).
Tutor
I partecipanti al percorso suddetto saranno affiancati da tutor appartenenti al ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado. Un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con i Ministri dell’Università e della Ricerca e dell’Economia e delle Finanze, stabilirà:
- il contingente di tutor e la sua ripartizione tra Università e Istituzioni AFAM;
- i criteri di selezione dei tutor.
Costi
Il DPCM sopra citato (vedi anche di seguito) definirà i costi massimi di iscrizione ai percorsi, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione. I costi sono a carico dei partecipanti.
Decreto
Entro il 31 luglio 2022, come detto sopra, deve essere emanato un DPCM, di concerto con Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, che dovrà:
- individuare i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l’elevata qualità e la solidità, e definire i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione;
- definire le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM;
- definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa dei percorsi, corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti della predetta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti legati all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche;
- determinare il numero di CFU/CFA riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
- definire la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale dei percorsi;
- definire le linee guida per il riconoscimento di eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi (sono riconosciuti anche i 24 CFU, come detto sopra);
- stabilire gli standard professionali minimi riferiti alle competenze del docente abilitato;
- individuare il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi suddetti, e definire le modalità della loro verifica, al fine di favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente e la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento;
- stabilire le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, nonché gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui sopra.