Insegnanti precari scuola secondaria, 2023/24 impegnativo: concorso, percorso abilitante, immissione in ruolo. Parte la fase transitoria

Riforma reclutamento: sino al 31 dicembre 2024, data ultima della prevista fase transitoria, gli aspiranti accedono ai concorsi con requisiti diversi da quelli richiesti in via ordinaria. Quali sono e quale percorso seguiranno gli interessati.
Nuovo sistema
Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Quello descritto è il percorso che gli aspiranti seguiranno, quando il sistema andrà a regime. Sino al 31 dicembre 2024, invece, si svolgerà la fase transitoria che dà agli aspiranti la possibilità di partecipare ai concorsi con requisiti differenti.
Fase transitoria
La fase transitoria è disciplinata dall’articolo 18-bis del D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm.
1. Concorso
In base alla suddetta disposizione normativa, sino al 31/12/2024, possono partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:
- titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante; oppure
- titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
- docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione.
- docenti in possesso di abilitazione
Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).
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2. Assunzione a tempo determinato e abilitazione
Una volta vinto il concorso, i suddetti docenti (esclusi gli aspiranti già abilitati) sono assunti con contratto annuale (31/08) e integrano la formazione, al fine di ottenere l’abilitazione all’insegnamento:
- chi partecipa con 30 CFU/CFA, deve conseguire i restanti 30 CFU/CFA per raggiungere i 60 crediti previsti;
- chi partecipa con 24 CFU/CFA, deve conseguire i restanti 36 CFU/CFA per raggiungere i 60 crediti previsti.
I docenti in questione, al termine del percorso per conseguire 30 o 36 CFU/CFA, sostengono la prevista prova finale che, in seguito alle modifiche apportate dal DL n. 75/2023 (ossia il decreto PA BIS), può essere ripetuta una sola volta ossia può essere sostenuta al massimo due volte. In caso di secondo mancato superamento della prova finale, l’interessato è cancellato dalla graduatoria del concorso vinto, con conseguente impossibilità di essere assunto in ruolo.
Il citato DL 75/2023, inoltre, modificando in parte il testo del summenzionato articolo 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017, ha previsto la possibilità che l’integrazione dei 30 ovvero 36 CFU non avvenga necessariamente. Di seguito il testo del predetto articolo 18-bis/4, prima e dopo le modifiche apportate:
- articolo 18-bis/4 (prima delle modifiche): … i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.
- articolo 18-bis/4 ( dopo le modifiche):… … i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.
Dunque, i CFU/CFA (30 o 36) vanno integrati laddove mancanti. Infatti, considerato che è previsto il riconoscimento dei crediti formativi precedentemente acquisiti (per i docenti in esame, però, il riconoscimento è ridotto in proporzione al numero di crediti da conseguire), è possibile che per qualche aspirante non sia necessario integrare i previsti crediti, in quanto già acquisiti (ad esempio durante il corso di studi universitario o accademico). Approfondisci leggendo “Nuovi percorsi abilitanti 60 CFU, riconoscimento crediti già acquisiti: modalità, criteri e destinatari“.
Ricordiamo, infine, che l’offerta formativa relativa si succitati crediti formativi è definita nel previsto DPCM, che disciplinerà anche il percorso universitario e accademico abilitante di 60 CFU e il cui testo è stato approvato e a breve sarà in Gazzetta Ufficiale
3. Assunzione in ruolo
Superata la prova finale del percorso universitario e accademico, i docenti in questione ottengono l’abilitazione all’insegnamento e sono, di conseguenza, assunti in ruolo. Ottenuta l’assunzione a tempo indeterminato, gli interessati svolgono il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la conferma in ruolo.
ITP
Come leggiamo nell’articolo 22/2 del D.lgs. 59/2017, modificato dal DL 75/2023 summenzionato, gli ITP, sino al 31 dicembre 2024, possono partecipare al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso.
Sistema a regime
Per completezza di informazione, ricordiamo sinteticamente che, quando il nuovo sistema andrà a regime, per partecipare al concorso, sarà necessario essere in possesso di:
- laurea [magistrale o magistrale a ciclo unico ovvero del diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, che danno accesso alla classe di concorso] + abilitazione (conseguita tramite il suddetto percorso di 60 CFU/CFA) per la specifica classe di concorso (per i posti comuni);
- laurea [triennale oppure del diploma AFAM di I livello oppure titolo equipollente o equiparato, che danno accesso alla classe di concorso] + abilitazione (conseguita tramite il suddetto percorso di 60 CFU/CFA) per la specifica classe di concorso (per i posti di ITP).
Al concorso, infine, possono partecipare i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione. Tali docenti non abilitati, una volta vinto il concorso:
- vengono assunti con contratto annuale (al 31/08);
- conseguono, nel corso del contratto a tempo determinato, 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario abilitante;
- sostengono la prova finale del citato percorso (la prova può essere ripetuta una sola volta, dopo di che non si può essere assunti in ruolo) e, se la superano, ottengono l’abilitazione all’insegnamento;
- superata la prova finale, sono assunti a tempo indeterminato e quindi sottoposto al periodo di prova.
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