Diventare insegnanti di ruolo è un percorso complesso: le regole cambiano spesso e generano confusione

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Il percorso per diventare insegnanti in Italia è notoriamente lungo e complesso. Negli ultimi anni sono cambiate spesso le regole creando una sovrapposizione di graduatorie che genera spesso confusione, soprattutto per i neofiti.

Nuovo sistema di reclutamento: formazione, abilitazione, concorso

La legge 79/2022 ha riformato il percorso per diventare insegnanti con i nuovi concorsi. Il Ministro Valditara ha annunciato modifiche alle procedure concorsuali e una fase transitoria per (o tentare di) risolvere il problema del precariato. Al momento, la proposta relativa alla fase transitoria è al vaglio della Commissione Europea.

Il nuovo sistema di reclutamento per i docenti della scuola secondaria prevede una fase di formazione iniziale prodromica all’accesso al ruolo. In primo luogo, è necessario ottenere l’abilitazione all’insegnamento attraverso un percorso universitario, di almeno 60 CFU/CFA, in aggiunta alla laurea magistrale o a ciclo unico, comprendente anche un tirocinio e una prova finale. Superata con successo la prova finale viene rilasciata l’abilitazione. Diversamente, gli aspiranti insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ottengono l’abilitazione direttamente con il conseguimento del titolo di studio: la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, infatti, è già abilitante. E’ abilitante  anche il diploma magistrale purché  conseguito entro l’a.s. 2001/02.

Dopodiché, l’aspirante docente abilitato potrà partecipare ai concorsi pubblici nazionali, indetti su base regionale o interregionale. I vincitori del concorso saranno assunti per un periodo di prova in servizio, di durata annuale. Al termine dell’anno di prova dovranno superare un test per accertare le competenze didattiche acquisite. Al termine dell’anno di prova, superato con successo il test finale, ci sarà l’immissione in ruolo.

Fase transitoria: 3 anni di insegnamento, 30 CFU o 24 CFU (ma solo se conseguiti entro il 31 Ottobre 2022)

In attesa che il nuovo sistema di reclutamento entri a regime, il Ministero ha previsto una fase transitoria di assunzione sino al 31 Dicembre 2024 (DL 36/2022). Durante questa fase, potranno partecipare direttamente al concorso gli aspiranti docenti che insegnino da almeno 3 anni nella scuola statale. Qualora risultassero vincitori, dovranno poi conseguire 30 CFU/CFA (non 60) e svolgere il test per ottenere l’abilitazione e, dunque, poter passare di ruolo.

Inoltre, per coloro che non hanno un percorso di almeno 3 anni di insegnamento nella scuola statale, è prevista la possibilità di accedere al concorso se, in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso, abbiano già conseguito almeno 30 CFU/CFA, compreso il tirocinio, previsti dal percorso universitario di formazione iniziale. Qualora risultassero vincitori potranno completare, durante l’anno di prova il percorso universitario con l’acquisizione degli ulteriori 30 CFU/CFA e superare la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Infine, potrà partecipare al concorso, durante la fase transitoria, chi è in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso e abbia già conseguito, entro il 31 Ottobre 2022, i 24 CFU richiesti dalla normativa precedente (discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche). Anche in questo caso, sarà possibile completare il percorso universitario di formazione iniziale per ottenere l’abilitazione durante l’anno di prova.

Le graduatorie di merito

Al termine del concorso, verranno stilate due graduatorie di merito:

  • quella degli aspiranti docenti che hanno già conseguito l’abilitazione;
  • quella degli aspiranti docenti senza abilitazione.

I primi avranno precedenza nelle immissioni in ruolo rispetto ai vincitori non abilitati, che potranno essere assunti in servizio soltanto nel limite dei posti residui vacanti e disponibili, in base a quanto previsto dal Ministero. La differenza tra le due categorie di vincitori è sostanziale, infatti:

  • i primi verranno assunti in ruolo e affronteranno il periodo annuale di prova in servizio;
  • i secondi, invece, potranno essere assunti, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, con contratto a tempo determinato, stipulato con l’USR di riferimento, e completeranno il percorso universitario di formazione iniziale a proprie spese. Soltanto dopo aver conseguito l’abilitazione, saranno immessi in ruolo e affronteranno il periodo annuale di prova in servizio.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Uno dei meccanismi più diffusi per ottenere una cattedra, in attesa del concorso, sono le graduatorie provinciale per le supplenze (GPS). Uno strumento da cui passano quasi tutti gli aspiranti insegnanti. In pratica, si tratta di liste di docenti supplenti, organizzate su base provinciale, per l’assegnazione delle cattedre scoperte. Dal 2020, le GPS sono divise in 2 fasce:

  • la prima fascia, in cui vengono inseriti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione;
  • la seconda fascia, in cui vengono inseriti i non abilitati.

La posizione in graduatoria, poi, dipende dai titoli di studio, dagli anni di esperienza, dai corsi e dai master conseguiti da ciascun aspirante docente.

Come funziona l’assegnazione delle cattedre? L’Ufficio Scolastico Provinciale contatta, a inizio anno scolastico, gli insegnanti in base alla posizione che ricoprono in GPS. I posti a disposizione sono a tempo determinato: supplenze annuali o di pochi mesi o settimane in relazione ai posti vacanti e disponibili e alla posizione in graduatoria. Infatti, gli uffici territoriali potranno attingere alle GPS soltanto dopo aver esaurito tutte le disponibilità presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per la relativa classe di concorso.

La recente proposta del Governo sul nuovo sistema di reclutamento dovrebbe prevedere l’assunzione in ruolo direttamente dalle GPS di circa 20 mila nuovi insegnanti già a settembre 2023 (l’obiettivo del PNRR è di 70 mila assunzioni entro il 2024). L’idea sarebbe di assumere i docenti, con 3 anni di servizio, a tempo determinato e, dopo un anno e una prova finale da superare, trasformare il contratto in assunzioni a tempo indeterminato. Rimangono, tuttavia, dubbi sulle modalità, dato che manca ancora il DPCM relativo alla formazione iniziale degli insegnanti: un tassello importantissimo del reclutamento.

GaE e GPS: quali differenze?

Le GaE sono graduatorie, strutturate anch’esse su base provinciale, in cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione. Si tratta di graduatorie chiuse ai nuovi inserimenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 296/2006 e vengono aggiornate ogni 3 anni. Diversamente, le GPS sono graduatorie aperte ai nuovi inserimenti, per cui potranno accedervi anche i neolaureati, e hanno cadenza biennale. Ogni aspirante insegnante potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia, ma per più classi di concorso. I docenti che sono già inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento (GaE), possono, inoltre, iscriversi alle GPS, scegliendo una provincia diversa da quella già scelta nelle GaE.

Graduatorie di istituto e MAD: ultima chance?

Un’ulteriore possibilità per poter iniziare a lavorare nel mondo della scuola sono le Graduatorie di Istituto, in cui ci si può iscrivere per le supplenze. Ogni insegnante, contestualmente con l’iscrizione alle GPS, può anche iscriversi in ulteriori 20 istituti della stessa provincia. Esaurite le graduatorie di istituto e verificata l’indisponibilità nelle graduatorie di istituti della provincia, le scuole possono procedere con l’assegnazione di supplenze in base alle MAD (Messa A Disposizione). Questo strumento permette di comunicare alla scuola la propria disponibilità a insegnare presso quell’istituto in qualità di supplente: una vera e propria autocandidatura, con la quale gli insegnanti offrono la propria disponibilità per assunzioni temporanee negli istituti scolastici. Per poter inviare la MAD è necessario:

  • possedere un titolo di studio che dia accesso a una o più classi di concorso;
  • non essere iscritti in GPS;
  • non è necessaria l’abilitazione all’insegnamento.

Chiaramente, ai fini dell’attribuzione della supplenza, il Dirigente scolastico seguirà un preciso ordine di scorrimento:

  • hanno priorità gli aspiranti docenti già abilitati;
  • se non ci sono abilitati, si procede a chiamare chi è in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso scoperta;
  • se non ci sono candidati con il titolo di studio, si procede con gli studenti che stanno conseguendo il titolo di studio.

L’invio delle MAD avviene solitamente attraverso il portale dedicato della scuola. Esistono, inoltre, diversi servizi online che permettono l’invio massivo di MAD presso diversi istituti in base alle province scelte dall’aspirante supplente.

In sintesi:

  • Immissione in ruolo:
    • nuovo sistema di reclutamento già in vigore: formazione iniziale, abilitazione, concorso;
    • fase transitoria fino al 31 Dicembre 2024;
  • Supplenze:
    • priorità GaE;
    • in caso di posti vacanti, si procede con GPS prima fascia;
    • in terzo luogo, si procede con GPS seconda fascia;
    • qualora ci siano ancora posti vacanti, si procede con le Graduatorie di Istituto (o degli istituti della provincia);
    • in ultimo, MAD.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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