Dispersione scolastica, Meloni: “Carcere per chi non manda i figli a scuola. Prima era prevista multa di 30 euro. Dobbiamo salvare i ragazzi”
Intervistata da Paolo Del Debbio su Rete 4, il 7 marzo, la premier Giorgia Meloni ha affrontato anche il tema della dispersione scolastica, definendo “surreali” le misure previste fino all’introduzione del decreto Caivano che ha apportato diverse modifiche sul tema.
“La sanzione per i genitori che non ottemperavano all’obbligo scolastico, non mandando i figli a scuola, era una multa di 30 euro” ha detto Meloni.
“Siamo intervenuti: oggi se non mandi tuo figlio a scuola è previsto anche il carcere e si toglie la potestà genitoriale. Dobbiamo salvare questi ragazzi. Se non si interviene con fermezza sarà impossibile salvarli dal fare la manovalanza della criminalità organizzata” ha concluso la presidente del Consiglio.
La disposizione nel decreto Caivano, decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159:
Dopo l’articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). – Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».
Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione.