Dispensa dal servizio per inidoneità: quando spetta la disoccupazione NASPI
Dispensa dal servizio e dichiarazione di incapacità a svolgere le mansioni specifiche per problemi fisici: è possibile ottenere la Naspi dall’Inps?
Il lavoratore ritenuto inidoneo alle proprie mansioni che decide di dimettersi, avrà diritto alla disoccupazione?
La risposta è affermativa in quanto il licenziamento non avviene per causa della volontà del dipendente stesso, al lavoratore quindi, spetta la disoccupazione se il licenziamento è sopravvenuto in seguito a dispensa dal servizio per inidoneità fisica. Si ha diritto a Naspi se lo stato di disoccupazione è involontario.
Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di: dimissioni per giusta causa.
La dispensa dal servizio può avvenire per inidoneità fisica permanente ovvero per superamento del limite massimo di assenze per malattia.
È consigliabile attendere il formale licenziamento del datore di lavoro e non anticiparne la scelta dando le proprie dimissioni, così da ritenere tali dimissioni come dettate da giusta causa, mancando l’attribuzione di una colpa al datore di lavoro, l’Inps potrebbe fare ostacoli.
Quanti tipi di inidoneità
Il lavoratore della scuola per causa di malattia può ottenere:
• giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
• giudizio di inidoneità temporanea (con precisazione dei limiti temporali di validità);
• giudizio di inidoneità permanente.
Come si procede all’accertamento dell’inidoneità
L’accertamento dell’inidoneità del dipendente sulla base di idonea documentazione medica è prerogativa del medico competente o della Commissione medica istituita presso l’ASL (organo competente secondo l’art. 5, Legge n. 300/1970), la procedura può essere attivata d’ufficio o a domanda.
Le prestazioni di invalidità riconoscibili ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:
1) inabilità assoluta e permanente alla mansione;
2) inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
3) inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
4) inabilità per causa di servizio. dell’interessato.
Riportiamo schematicamente tutte le fasi della procedura per la dispensa dal servizio per infermità fisica:
• domanda dell’interessato o iniziativa d’Ufficio da parte dell’Amministrazione;
• nel procedimento d’Ufficio, notificazione all’interessato delle ragioni dell’instaurazione del procedimento con l’assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
• richiesta di visita medico-collegiale alla CMV competente;
• acquisizione giudizio medico-collegiale e notifica del medesimo all’interessato;
• nel caso di giudizio di inabilità alle proprie mansioni, richiesta all’interessato se intende essere utilizzato in altre mansioni;
• emissione del provvedimento;
• notifica decreto all’interessato;
• invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato del provvedimento per gli adempimenti di competenza;
• invio all’Ufficio competente di copia del provvedimento per la variazione di stato giuridico a Sistema;
• invio all’Ufficio competente di copia del decreto per la predisposizione degli atti pensionistici.
Le varie fasi della procedura per la dispensa per superamento del limite massimo di assenze per malattia:
• richiesta visita medico-collegiale alla C.M.V competente;
• acquisizione verbale dell’Organo medico e notificazione del parere all’interessato;
• emissione del provvedimento nel quale dovrà essere indicata la corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso;
• notifica decreto all’interessato;
• notifica alla Direzione Provinciale del Tesoro del provvedimento ai fini della chiusura della partita di spesa fissa e per la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso;
• invio decreto alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il visto con la relativa documentazione;
• invio all’Ufficio competente copia del provvedimento per le variazioni di stato giuridico a Sistema;
• invio all’Ufficio competente copia del provvedimento per la predisposizione degli atti pensionistici.
La decorrenza della dispensa dal servizio per infermità o per inidoneità fisica permanente, si avvia dalla data di emanazione del relativo provvedimento o anche in data precedente nei casi di superamento del limite massimo delle assenze per malattia. Il decreto di dispensa dal servizio è impugnabile ai sensi dell’art. 63 e seguenti del D. Lgs. n. 165 del 2001 oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
Diritto al trattamento di quiescenza
Il dipendente dichiarato inidoneo alla sua funzione può chiedere, con apposita istanza, l’utilizzazione in altri compiti.
In assenza di questa richiesta, l’Amministrazione dispone la cessazione del rapporto di lavoro dell’interessato per inidoneità fisica, attribuendo, ove spettante, il trattamento di quiescenza.
Il diritto alla pensione di inabilità è riconosciuto se è maturata l’anzianità minima contributiva di anni 15, anche nei casi di cessazioni dal servizio derivanti da invalidità, per le quali gli interessati si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Termini di preavviso per dimissioni
Per le dimissioni in corso d’anno occorre dare 2 mesi di preavviso con anzianità di servizio entro i 5 anni, 3 mesi con anzianità fino a 10 anni e 4 mesi per anzianità oltre i 10 anni, anche se in generale dovrebbe valere la regola dell’anno scolastico.
Senza preavviso infine, si può incorrere anche in sanzioni di tipo pecuniario in base a quello che prevede il Contratto collettivo.
Indennità sostitutiva del preavviso
Al dipendente sia in caso di risoluzione del rapporto di impiego per superamento del limite massimo di assenze per malattia sia in caso di dispensa dal servizio per infermità spetta anche l’indennità sostitutiva del preavviso.
In linea di massima infatti, anche nella scuola si parla di periodo di preavviso soprattutto se le dimissioni sono rese durante l’anno scolastico e non chiedendo la cessazione dal servizio per l’anno scolastico successivo.