Disparità nella predisposizione elenchi provinciali per la sostituzione dei DSGA

Di Lalla
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Adriana Venticinque – La sostituzione del DSGA su posti vacanti e disponibili è una materia che, nonostante il recente intervento del MIUR (vedi Nota Prot.6568 del 5/agosto/2011 rivolta ai Direttori Regionali degli U.S.R.), resosi necessario in quanto l’Art.11/bis dell’ipotesi di C.C.N.I 2010/2011 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA non era stato ammesso a certificazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è stata trattata dai vari USR e UST d’Italia in maniera univoca.

Adriana Venticinque – La sostituzione del DSGA su posti vacanti e disponibili è una materia che, nonostante il recente intervento del MIUR (vedi Nota Prot.6568 del 5/agosto/2011 rivolta ai Direttori Regionali degli U.S.R.), resosi necessario in quanto l’Art.11/bis dell’ipotesi di C.C.N.I 2010/2011 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA non era stato ammesso a certificazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è stata trattata dai vari USR e UST d’Italia in maniera univoca.

Ciò ha condotto a risultati assolutamente differenti nelle varie Regioni data la disparità di valutazione dei titoli (culturali e di servizio) dei soggetti aspiranti alla sostituzione di cui sopra.

La Direzione Generale per il personale Scolastico è intervenuta sull’argomento, che fino allo scorso anno era materia di contrattazione, con la Nota sopracitata, fornendo ai Direttori dei vari U.S.R. d’ Italia indicazioni per la predisposizione degli elenchi provinciali del personale aspirante all’incarico di DSGA.

Secondo la Nota, i criteri che i Direttori regionali sono tenuti ad adottare, dopo apposita informativa alle O.O.S.S, devono essere “ finalizzati, oltre che al riconoscimento dei titoli culturali ed ai crediti professionali, anche alla valorizzazione delle esperienze lavorative nel profilo di DSGA. Devono altresì favorire, nell’ambito di ciascuna delle fattispecie suindicate, la precedenza nella nomina a favore degli A.A. inseriti nelle graduatorie per la Mobilità Professionale nel profilo di DSGA di cui al C.C.N.L. del 3 Dicembre 2009, nonché dei titolari delle posizioni economiche”.

Le indicazioni contenute nella citata Nota ministeriale, pur essendo razionali ed equilibrate , si sono tuttavia prestate a diverse interpretazioni da parte degli U.S.R. ed il risultato ottenuto è stato quello della predisposizione di elenchi provinciali stilati utilizzando i metodi e i criteri più disparati.

Alcune Regioni, giustamente , hanno considerato come requisito prioritario il possesso del titolo di studio specifico per l’accesso all’ area D , altre hanno esclusivamente valorizzato le esperienze lavorative da DSGA, non tenendo conto della Laurea, altre ancora non hanno operato la distinzione fra il possesso dalla 1^ e della 2^ posizione economica o non hanno tenuto conto della inclusione nella graduatoria per la Mobilità professionale da B a D.

Il mio caso può essere considerato emblematico:

A.A. dall ’a.s. 2009/2010, avendo chiesto ed ottenuto il passaggio dal profilo di A.T. (svolto per 19 anni), in possesso del titolo specifico per l’accesso all’area D (laurea in Giurisprudenza V.O.), titolare della 2 ^ posizione economica, ottengo la 34^ posizione in una graduatoria di 35 aspiranti .
Penultima , preceduta da aspiranti non in possesso né della seconda posizione economica, né della Laurea.
Nella mia regione (Sicilia) infatti è stato adottato il seguente criterio:
Per ogni mese di sostituzione di DSGA Punti 3
Per ogni mese di servizio di A.A. Punti 0,5
Laurea di accesso Punti 30
2^ posizione economica Punti 3
E’ palese come questo criterio valorizzi ESCLUSIVAMENTE le esperienze acquisite nel profilo di DSGA:
10 mesi di sostituzione = 1 laurea Specialistica 20 mesi = 2 lauree e così via

E’ legittimo chiedersi allora:
Se per il profilo di DSGA la Sequenza contrattuale per il personale ATA ( art 62 del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola) prevede come requisito culturale, necessario e indispensabile, la Laurea specialistica in Giurisprudenza, in Scienze Politiche Sociali ed Amministrative o in Economia e Commercio o titoli equipollenti, perchè questi stessi titoli, in alcune Regioni, non vengono presi in considerazione (anzi sono considerati carta straccia) al momento della predisposizione dell’Elenco provinciale per la sostituzione DSGA?
Sarebbe, a mio avviso, auspicabile un ulteriore intervento da parte del MIUR onde evitare altre ingiustizie e far sì che situazioni analoghe vengano trattate allo stesso modo in tutto il territorio italiano.

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