Disoccupazione NASpI supplenti docenti e ATA, novità richieste all’INPS. Requisiti e quando fare domanda
Novità per i supplenti con contratto a termine docenti e ATA nell’invio della domanda di disoccupazione NASpI, il sussidio con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Avevamo pubblicato il messaggio INPS con le novità. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento l’USR Friuli Venezia Giulia fornisce alcune indicazioni utili.
Ne avevamo parlato in Indennità di disoccupazione NASpI: nuovo servizio per presentare domanda. Messaggio Inps
Tra le categorie dei soggetti che hanno diritto alla NASpI, rientrano, in particolare, coloro a cui scade il contratto a termine.
Per poter accedere al beneficio, i requisiti indispensabili sono:
– lo stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
– aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 48 mesi (quattro anni) precedenti l’evento di disoccupazione.
La presentazione dovrà avvenire al termine del contratto e comunque entro 68 giorni dalla cessazione, pena la perdita del diritto all’indennità.
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
– dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge.
Di norma, i contratti scolastici terminano alla scadenza del 30 giugno: le domande possono essere presentate pertanto dal 1° luglio.
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