Disoccupazione NASpI, assegni, integrazione salariale: importi in vigore dal 1° gennaio 2021. Circolare Inps

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede, a decorrere dal 2016 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, che venga applicata una variazione annuale derivante dall’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Nella circolare 21 gennaio 2021, n.7 vengono indicati gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2021, dei trattamenti di:
- Integrazione salariale;
- Fondo Credito;
- Assegno ordinario;
- Assegno emergenziale;
- Fondo Credito Cooperativo;
- Assegno emergenziale;
- Indennità di disoccupazione NASpI;
- Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- Indennità di disoccupazione agricola;
- Assegno per attività socialmente utili.
NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
Dis-Coll
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione Dis-Coll è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.