Disoccupazione NASpI, assegni, integrazione salariale: importi in vigore dal 1° gennaio 2021. Circolare Inps

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Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede, a decorrere dal 2016 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, che venga applicata una variazione annuale derivante dall’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nella circolare 21 gennaio 2021, n.7 vengono indicati gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2021, dei trattamenti di:

  • Integrazione salariale;
  • Fondo Credito;
  • Assegno ordinario;
  • Assegno emergenziale;
  • Fondo Credito Cooperativo;
  • Assegno emergenziale;
  • Indennità di disoccupazione NASpI;
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Indennità di disoccupazione agricola;
  • Assegno per attività socialmente utili.

NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

Dis-Coll
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione Dis-Coll è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.

CIRCOLARE

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