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Disoccupazione Naspi 2025 precari scuola, domanda e nuove regole

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Come si presenta la domanda di Naspi dei precari scuola? Vediamo i requisiti, le novità 2025, i nuovi importi e la durata dell’indennità.

Con la conclusione dell’anno scolastico 2024/2025 molti insegnanti precari sono già proiettati a presentare la domanda di disoccupazione Naspi. Sono molteplici i contratti dei precari che scadono a giugno e in attesa del nuovo contratto, i docenti precari possono presentare domanda di disoccupazione per avere un reddito anche nei mesi estivi.

La Naspi a chi spetta, come si presenta domanda e quali sono le nuove regole introdotte nel 2025? Vediamo nel dettaglio tutto quello che bisogna sapere sull’indennità di disoccupazione.

Naspi precari scuola, i requisiti

Il requisito principale per avere diritto alla Naspi è la perdita involontaria del posto di lavoro. L’indennità spetta, dopo la presentazione della domanda, ai lavoratori del comparto scuola che rientrano in una delle seguenti condizioni:

  • licenziamento da contratto a tempo determinato;
  • scadenza contratto a tempo determinato;
  • dimissioni volontarie per giusta causa;
  • a neo mamme (e neo papà) che presentano dimissioni da contratto a tempo determinato nel periodo tutelato dal licenziamento.

Va ricordato che nel comparto scuola (e in tutto il pubblico impiego) la Naspi non spetta a chi ha un contratto a tempo indeterminato.

L’altro requisito per avere diritto alla Naspi nel 2025 è aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono la presentazione dell’istanza. Va ricordato che nel caso dei precari il diritto alla Naspi c’è anche dopo una supplenza breve, a patto che nei 48 mesi precedenti siano state maturate almeno 13 settimane di contributi.

Il nuovo requisito 2025 per la Naspi

Così come chiarisce anche la circolare Inps 98 del 5 giugno 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo per avere diritto all’indennità di disoccupazione per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati a partire dal 1° gennaio 2025.

Il requisito riguarda coloro che hanno presentato dimissioni o risoluzione consensuale da contratto di lavoro a tempo indeterminato: in questo caso il disoccupato deve far valere almeno 13 settimane di contributi dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale avvenuta nei 12 mesi precedenti cessazione involontaria.

Per comprendere a pieno la portata della novità facciamo un esempio: se un lavoratore si dimette da un contratto di lavoro a tempo indeterminato non potrà richiedere la Naspi nei 12 mesi successivi se non matura almeno 13 settimane di contributi. Sono escluse da questa disposizione le cessazioni per:

  • giusta causa;
  • nel periodo tutelato da maternità;
  • le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Come si presenta la domanda di Naspi?

La domanda di Naspi va presentata all’Inps dopo la cessazione dal rapporto di lavoro (scadenza contratto o licenziamento) in modalità telematica. Si può presentare avvalendosi dell’ausilio di un Caf o di un professionista abilitato, ma se si è in possesso di Spid, Cie o Cns si può procedere in autonomia dal portale dell’Inps.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza. Ci sono altre casistiche che prevedono che l’indennità parta dopo un tempo diverso (ad esempio a partire dal 38esimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro), ma,  non riguardando il mondo della scuola e i precari, eviteremo di approfondire l’argomento.

In ogni caso l’indennità di disoccupazione parte solo dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza dell’indennità parte:

  • dall’ottavo giorno se la domanda è presentata in uno dei primi 8 giorni dalla cessazione del lavoro;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata oltre l’ottavo giorno dalla cessazione.

Bisogna fare molta attenzione al periodo di carenza, cioè il periodo non coperto dall’indennità, che va dal primo al settimo giorno che si è senza lavoro: se in questo periodo si accetta un nuovo lavoro (nei primi 7 giorni di disoccupazione) la domanda di Naspi presentata viene respinta. Tuttavia, spetta se presentata nuovamente alla scadenza del nuovo lavoro.

Attenzione a un particolare che molti ignorano: non basta la scadenza del contratto a tempo determinato con la scuola a dare diritto all’indennità, è necessario essere disoccupati. Se il precario della scuola ha anche altri lavori e altri contratti la Naspi potrebbe non essere riconosciuta.

Quanto dura la Naspi e che importi spettano?

La durata della Naspi è pari alla metà dei contributi versati nei 48 mesi precedenti l’ultimo evento di disoccupazione, ma solo per periodi che non hanno già dato diritto alla Naspi. Se il precario ha versato contributi per 8 mesi gli sarà riconosciuta una Naspi della durata di 4 mesi.

L’importo della Naspi non è uguale per tutti, visto che anche questo è determinato dalla media delle retribuzioni degli ultimi 4 anni. In ogni caso l’importo massimo della Naspi nel 2025 non può superare i 1.562,82 euro.

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.436,61 euro per il 2025. Se le retribuzioni medie in questione hanno un importo pari o inferiore a 1.436,61 euro spetta, di tale importo, il 75%. Se è superiore, invece, spetta il  75% di 1.436,61 euro a cui si aggiunge il 25% della differenza tra la media ottenuta e 1.436,61 euro. In ogni caso l’importo mensile non può superare i 1.562,82 euro mensili.

Va ricordato, infine, che la Naspi spetta con importo pieno solo per i primi 5 mesi; a partire dal sesto mese viene applicata una decurtazione del 3% per ogni mese ulteriore di fruizione dell’indennità. Solo per chi, al momento della richiesta della Naspi, ha compiuto 55 anni di età, la decurtazione non parte dal sesto mese, ma dall’ottavo.

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