Diritto alle ferie personale della scuola, i principi inderogabili. Interviene la Corte di Giustizia europea

Nel 2012 una docente polacca chiedeva di avvalersi del suo diritto ai giorni di ferie annuali acquisiti per l’anno 2011 dei quali non aveva potuto fruire a causa del suo congedo per malattia. Il suo dirigente negava tale diritto sostenendo che questo era stato assorbito nel periodo di malattia. Interviene sul caso polacco la Corte giustizia Unione Europea Sez. X, Sent., 30-06-2016, n. 178/15 i cui principi di diritto interessano anche ovviamente il nostro Paese.
Ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite
A tal riguardo, in primo luogo si deve ricordare che, come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale la direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite dev’essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 stessa (sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, punto 18 e giurisprudenza citata).
Il diritto alle ferie è un principio inderogabile
In secondo luogo, occorre rilevare che il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste una particolare importanza quale principio di diritto sociale dell’Unione, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenze del 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, punto 37, e del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 40). In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo (v. sentenza del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, EU:C:2010:215, punto 29).
Si può perdere il diritto alle ferie solo se non si è avuta la possibilità di esercitarle
Inoltre, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in via di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva che comprendano finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto (sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, punto 19 e giurisprudenza citata).
Lo scopo delle ferie è quello di garantire un periodo di riposo al lavoratore
Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di disporre di un periodo di riposo e di svago (v. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25). La Corte ha osservato che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite, consistente nel permettere al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di riposo e di svago, è diverso da quello del diritto al congedo per malattia, consistente nel permettere al lavoratore di ristabilirsi da una malattia (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, ANGED, C-78/11, EU:C:2012:372, punto 19 e giurisprudenza citata).
Se durante le ferie sopraggiunge la malattia le ferie possono essere fruite in periodo diverso
Riguardo alle suddette finalità divergenti dei due tipi di congedo, la Corte ha dichiarato che un lavoratore in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato ha diritto, su sua richiesta e affinché possa beneficiare in concreto delle ferie annuali, di fruirne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia (v. sentenze del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, punto 22, e del 21 giugno 2012, ANGED, C-78/11, EU:C:2012:372, punto 20). È sulla scorta di tali considerazioni, pienamente applicabili a una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, nella quale un congedo per recupero della salute si sovrappone a un periodo di ferie annuali precedentemente fissato, che occorre stabilire se, tenuto conto della finalità eventualmente diversa dei due tipi di congedo di cui trattasi, detta sovrapposizione sia tale da ostacolare la fruizione, in un momento successivo, delle ferie annuali maturate dal lavoratore.
La direttiva comunitaria sull’organizzazione del lavoro osta con la negazione del diritto alle ferie
“Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare”