Diritto alla disconnessione: chat, messaggi o mail a tutte le ore, anche nei weekend. Il dipendente non deve essere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

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Il diritto alla disconnessione è un tema sempre più rilevante nel mondo del lavoro, in particolare nel settore scolastico. La normativa vigente prevede che i lavoratori dipendenti non debbano rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tuttavia, la realtà mostra che molti insegnanti sono costretti a controllare continuamente le comunicazioni scolastiche, anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Come spiega Paola de Vita, collaboratrice di Adapt, “in Italia le modalità di connessione e disconnessione sono parte integrante dei contratti individuali dei lavoratori ‘smart’ e vengono negoziate tra lavoratore e datore di lavoro”. La legge italiana non riconosce esplicitamente un diritto alla disconnessione generalizzato, ma ne prevede la regolamentazione all’interno degli accordi individuali di lavoro agile.

Negli ultimi anni, anche a livello europeo si è assistito a un’evoluzione significativa della normativa, con nove paesi che hanno introdotto leggi specifiche sul diritto alla disconnessione: Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

Le legislazioni nazionali presentano alcune differenze, ad esempio per quanto riguarda la copertura (dimensione aziendale, tipologie di lavoratori) e le sanzioni previste. In alcuni paesi, come la Francia, il diritto alla disconnessione è garantito a tutti i lavoratori, mentre in altri, come la Grecia e la Slovacchia, si applica solo ai telelavoratori.

Un elemento comune a molte legislazioni è il ruolo centrale attribuito alla contrattazione collettiva e aziendale nell’individuare le modalità concrete di esercizio del diritto alla disconnessione, adattandole alle specifiche esigenze dei diversi settori e contesti lavorativi.

La normativa scolastica

Nel dettaglio, la normativa scolastica prevede che le istituzioni scolastiche debbano rispettare il diritto alla disconnessione dei lavoratori dipendenti. L’art. 22 comma 4, c8) del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 stabilisce che: “Sono oggetto di contrattazione integrativa – a livello di singola istituzione scolastica ed educativa – i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

I punti imprescindibili del diritto alla disconnessione

  • Il lavoratore dipendente NON dovrà rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
  • Non si è responsabili del mancato malfunzionamento della rete che crea disagi soprattutto quando i docenti devono usare il registro elettronico e sono costretti a continuare il lavoro da casa;
  • È la contrattazione della scuola a definire regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile.

Non è possibile utilizzare WhatsApp, in sostituzione degli adempimenti previsti dalla legge, quale ad esempio la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola di una circolare. La via da percorrere è quella sussidiaria non suppletiva. Ciò a vantaggio di una più immediata diffusione  della medesima, ma tenendo ben a mente che le vie classiche di comunicazione restano il registro elettronico, la email istituzionale, il sito web.

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