Dirigenti Scolastici: il Consiglio annullerà il concorso in caso di accoglimento del ricorso nel merito

Di Lalla
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red – E’ quanto ci comunica l’avv. Pasquale Marotta il quale nei prossimi giorni ripresenterà al Ministro della Pubblica Istruazione la richiesta di sospensione della procedura concorsuale, in attesa della definizione del giudizio di merito.

red – E’ quanto ci comunica l’avv. Pasquale Marotta il quale nei prossimi giorni ripresenterà al Ministro della Pubblica Istruazione la richiesta di sospensione della procedura concorsuale, in attesa della definizione del giudizio di merito.

Il Consiglio di Stato non ha infatti concesso la misura cautelare di sospensione della procedura concorsuale. Dalla lettura della motivazione, si rileva però che il Consiglio di Stato ha, comunque, espressamente avvisato il Miur e i controinteressati (e cioè i candidati che hanno superato la prova preselettiva e che hanno svolto le prove del concorso) che, in caso di accoglimento del ricorso nel merito (la cui fase si svolgerà dinanzi al Tar Lazio ove pende il relativo giudizio), verrà annullata l’intera procedura concorsuale con l’obbligo dell’Amm.ne di ripetere la procedura concorsuale.

Ecco il sunto della relativa decisione del Consiglio di Stato

Ritenuto che:

In relazione allo stato di avanzamento della procedura concorsuale – che ha visto nei giorni 14 e 15 dicembre l’espletamento delle prove scritte – la misura cautelare radicalmente richiesta dagli interessati (volta alla sospensione integrale degli effetti di tutti gli atti del procedimento, a partire dallo stesso bando di concorso) non si configura, allo stato, idonea a determinare il ripristino delle situazioni di interesse che i ricorrenti assumono lese, non ottenendo essi un immediato vantaggio ove fosse effettivamente disposta la sospensione richiesta;

I motivi dedotti investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove;

In ogni caso, l’avvenuto svolgimento delle prove scritte induce la sezione a ritenere inaccoglibili le domande di ammissione con riserva;

In relazione ai peculiari profili dell’insorta controversia spese ed onorari relativi alla fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amm.ne ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 dicembre 2011.

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