Dirigenti scolastici, Corte Costituzionale: no pubblicazione dati reddito e patrimonio

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La Corte Costituzione si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede l’obbligo di pubblicazione on line dei dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici, compresi i dirigenti scolastici.

Pubblicazione dati dirigenti pubblici

La succitata disposizione prevede la pubblicazione dei seguenti dati:

  •  compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico;
  • dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite
    attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società

Corte Costituzionale: pubblicazione dati dirigenti pubblici illegittima

La Corte ha dichiarato illegittima la succitata disposizione, come leggiamo nella sentenza n. 20/2019. Così scrive la Corte nel relativo comunicato stampa:

Cade l’obbligo di pubblicare on line i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali.

La pubblicazione, dunque, riguarda soltanto i dirigenti che ricoprono incarichi apicali.

Secondo la Corte, estendendo alla totalità dei dirigenti pubblici i suddetti obblighi di pubblicazione, la norma ha violato il principio di proporzionalità,
cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione, non bilanciando ragionevolmente il diritto  alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Corte Costituzionale: quali dati pubblicare e quali no

La Corte, tramite la sentenza, ha mantenuto per tutti i dirigenti pubblici  l’obbligo di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici

Non vanno, invece, pubblicati i dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, in quanto non necessariamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato. Inoltre, non è valida, per la pubblicazione di tali dati, la giustificazione legata alla necessità – come avviene invece per i politici – di rendere conto ai cittadini di tutti gli aspetti della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

La Corte ha, ancora, sottolineato che la pubblicazione dei suddetti dati, senza alcuna distinzione tra i dirigenti in base al ruolo e alle responsabilità, rischia di generare “opacità per confusione” oltre che di stimolare forme di ricerca tendenti unicamente a soddisfare mere curiosità.

Corte costituzionale: legislatore dovrà intervenire

La Corte afferma che adesso sarà il legislatore a ridefinire, con le dovute distinzioni e per tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali,  il complessivo panorama dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con cui devono essere attuati, nel rispetto del principio di proporzionalità posto a presidio della privacy degli interessati.

Comunicato Stampa

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