Dirigenti scolastici ammessi con riserva al concorso, hanno diritto al contratto (con condizione risolutiva). Sentenza

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Per coloro che sono stati ammessi con riserva al concorso 2017 per il reclutamento dei DS, la piena esecuzione dell’ordinanza cautelare, attesa l’inclusione in graduatoria in posizione utile, anche se con riserva, comporta anche la stipula del contratto di lavoro, sia pure con inserimento della condizione risolutiva per l’ipotesi di esito negativo del contenzioso e ripristino dello status quo ante di docente al suo eventuale avveramento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (n. 2036 del 10 marzo 2021) ribadendo un proprio precedente orientamento.

I DS ammessi “con riserva” hanno diritto al contratto

Il TAR Lazio aveva accolto la domanda di annullamento contro il D.D. MIUR del 1° agosto 2019, con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva di merito del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto nel 2017, nella parte in cui prevedeva che i candidati ammessi al corso-concorso con riserva sulla base di ordinanze cautelari “non possono essere dichiarati vincitori fino alla eventuale positiva definizione del relativo contenzioso”, quindi annullando gli atti impugnati nella parte in cui “non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva”. Il TAR aveva rilevato che l’ammissione con riserva deve essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe “tamquam non esset”, con la conseguenza che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale, costituito dalla immissione in ruolo, come pure nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, anche eventualmente in senso negativo per l’interessato.

Il rigetto dell’appello del Ministero

Contro la sentenza del Tar ha interposto appello il Ministero, giudicato infondato. Con una propria memoria, i DS (ammessi con riserva dal Tar) hanno esposto che, in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare, con la quale gli stessi erano stati ammessi con riserva al corso-concorso in parola, il Tar avrebbe ordinato al Ministero di provvedere alla loro immediata assunzione, e che in seguito sarebbero stati stipulati i contratti con la clausola risolutiva espressa in caso di esito sfavorevole del contenzioso. Il Consiglio di Stato ribadisce quindi il proprio orientamento: nei casi ove, in sede cautelare, la parte ricorrente sia stata ammessa con riserva a sostenere le relative prove, le abbia superate e sia stata inserita con riserva nella graduatoria, la piena esecuzione dell’ordinanza cautelare, attesa l’inclusione in graduatoria in posizione utile, anche se con riserva, comporta anche la stipula del contratto, sia pure con inserimento di condizione risolutiva per il caso di esito negativo del contenzioso e ripristino dello status quo ante di docente al suo eventuale avveramento (Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza n. 4391/2020).

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