Dirigenti possono aderire al lavoro agile, è nel CCNL 2019/21: innovazione organizzativa ed equilibrio tra vita personale e professionale

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È stato sottoscritto in via definitiva presso l’ARAN il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area della dirigenza scolastica relativo al triennio 2019/21. Il nuovo CCNL, seguendo l’Atto di indirizzo del Ministro Valditara, prevede aumenti stipendiali di 260 euro mensili. Di questi, 195 euro riguardano la componente fissa della retribuzione. Sono stati introdotti significativi incrementi del fondo nazionale unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Tra le misure introdotte c’è la regolazione del lavoro agile (art.11). Altri punti riguardano il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione come materia di contrattazione integrativa nazionale e l’ampliamento della mobilità interregionale fino al 60% dei posti annualmente vacanti e disponibili. Sono previste importanti iniziative di welfare integrativo, affiancamento dei dirigenti scolastici da parte di colleghi esperti, e l’estensione di particolari forme di congedo, in particolare per genitori e donne vittime di violenza.

Cosa prevedono le linee guida per il lavoro agile?

La Legge n.81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, applicabile a processi e attività che soddisfano requisiti organizzativi e tecnologici specifici. Questa modalità mira a migliorare i servizi pubblici e a promuovere l’innovazione organizzativa, mantenendo l’equilibrio tra vita personale e professionale.

Modalità mista e Protezione dei dati

Il lavoro agile è regolato da un accordo tra le parti e può includere organizzazioni per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli rigidi di orario o luogo. La prestazione lavorativa viene svolta in modalità mista, alternando lavoro presso l’amministrazione e lavoro da remoto, senza una postazione fissa. Per attività che richiedono protezione dei dati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi idonei. È responsabilità del dipendente garantire condizioni di salute e sicurezza adeguate e la riservatezza dei dati trattati. L’amministrazione fornisce un’informativa specifica in materia.

Trattamento economico, benessere e flessibilità

Il lavoro agile non altera la natura del rapporto di lavoro. Il dipendente mantiene diritti e obblighi equivalenti a quelli dei colleghi che lavorano in presenza, compreso il trattamento economico. Eventuali eccezioni riguardano solo istituti contrattuali incompatibili con il lavoro a distanza.

L’adesione al lavoro agile è volontaria e consensuale. Le attività adatte al lavoro agile sono individuate dall’amministrazione, escludendo i lavori a turno e quelli che richiedono l’uso di strumenti non remotizzabili. Questo processo avviene previo confronto con i rappresentanti del personale.

L’amministrazione deve bilanciare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e le necessità tecniche specifiche. Priorità è data ai lavoratori con particolari necessità non coperte da altre misure, pur mantenendo l’obbligo di garantire prestazioni adeguate.

Il personale in lavoro agile ha diritto alle stesse opportunità di incentivazione della performance e partecipazione a iniziative formative previste per i lavoratori in presenza.

Accordo individuale sul lavoro agile

L’articolo 12 stabilisce le linee sull’accordo individuale per lo svolgimento del lavoro agile, che deve essere redatto per iscritto per garantire la regolarità amministrativa e come prova. Conformemente agli articoli 19 e 21 della Legge n. 81/2017, regola l’esecuzione del lavoro svolto fuori dai locali dell’amministrazione, incluse le modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore, generalmente forniti dall’amministrazione.

L’accordo deve includere i seguenti elementi essenziali:

  • Durata dell’accordo: Può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • Modalità di svolgimento del lavoro: Dettaglia come il lavoro sarà svolto fuori dalla sede abituale, con una programmazione mensile o plurimensile delle giornate di lavoro in sede e in modalità agile;
  • Modalità di recesso: Il recesso deve avvenire con un preavviso di almeno trenta giorni, salvo quanto previsto dall’art. 19 della Legge n. 81/2017
  • Giustificato motivo di recesso: Specifica le ipotesi che giustificano il recesso;
  • Fascia di contattabilità: Indica quando il lavoratore può essere contattato telefonicamente, via mail o con altre modalità simili, garantendo il rispetto del diritto alla disconnessione per almeno 11 ore consecutive comprensive del riposo giornaliero;
  • Tempi di riposo: Devono essere almeno pari a quelli previsti per i lavoratori in presenza, e includere misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
  • Esercizio del potere direttivo e di controllo: Descrive come il datore di lavoro eserciterà il potere direttivo e di controllo sulla prestazione resa fuori dai locali, in conformità con l’art. 4 della Legge n. 300/1970;
  • Salute e sicurezza: Il lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile fornita dall’amministrazione.

In caso di giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere dall’accordo senza preavviso, indipendentemente dal fatto che sia a tempo determinato o indeterminato.

Il testo del CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici

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