Dirigente scolastico sospende studente per mancanza di vaccini, genitori condannati: facciamo chiarezza sugli avvenimenti

WhatsApp
Telegram

Il reato, contestato a carico dei genitori, non consiste nel non aver provveduto a far sottoporre la figlia ai vaccini obbligatori per far frequentare la scuola, bensì nell’aver contravvenuto al provvedimento del D.S. In altre parole, non costituisce reato il non far vaccinare la figlia con le inoculazioni obbligatorie, richieste dalla legge per frequentare la scuola dell’Infanzia, ma accompagnarla e farle presenziare le lezioni, così trasgredendo al diniego di accesso statuito dal D.S. con proprio provvedimento. Il chiarimento arriva dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione (26 gennaio 2022 n. 2885).

La trasgressione al divieto di frequentare la scuola in quanto non vaccinata

Due genitori venivano prosciolti dall’accusa di non avere osservato il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica, emesso dal D.S. verso la propria figlia, per garantire la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza epidemiologica. Nei fatti, i due imputati, dall’ottobre 2018 al giugno 2019, avevano accompagnato la figlia a scuola, nonostante il divieto impresso sul provvedimento del D.S.

L’aggancio normativo del provvedimento del D.S.

Il provvedimento adottato dal D.S. ha trovato giustificazione legale nell’articolo 3, commi 1 e 3, del D.L. n. 73/2017 (convertito in legge), in quanto la previsione del dovere, incombente sui D.S., di richiedere all’atto di iscrizione del minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la presentazione del certificato che comprova l’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, quale requisito di accesso alla scuola, postula il conseguente esercizio del potere di escludere, attraverso un provvedimento motivato, l’ammissione del minore i cui genitori non abbiano adempiuto alla prescrizione di comprovare il possesso del requisito, e a cui la norma subordina la frequentazione scolastica.

Illecito amministrativo o penale?

Per il G.I.P., che ha assolto in primo grado i due genitori, l’inosservanza dell’obbligo vaccinale (previsto dalle leggi n. 119/2017 e n. 108/2018) costituiva illecito amministrativo, non penale, rilevando che il dirigente scolastico è tenuto, in caso di inottemperanza dei genitori all’obbligo di presentare la documentazione attestante l’assolvimento dei doveri vaccinali verso i figli, a segnalare la circostanza all’Asl competente, dopo di ché principia un procedimento amministrativo. Secondo lo stesso Giudice, la sospensione della frequenza scolastica era un atto amministrativo, irrilevante penalmente, non avendo i fatti scaturito contagi né epidemia.

La tesi del Procuratore: per accedere a scuola occorre il certificato vaccinale

Il procuratore della Repubblica ha adito la Cassazione deducendo come requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi vaccinali. La Corte di Cassazione concordato con la tesi del Procuratore della Repubblica.

Perché la condotta è penale

La condotta contestata ai genitori contrasta col provvedimento (legalmente) dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità, nella persona del D.S., quindi, integra il reato previsto e punito dall’articolo 650 c.p. La condotta della coppia non è pertanto costituita dall’inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia minorenne, ma coincide con l’inosservanza del provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica emanato dal D.S. dopo l’omessa presentazione del certificato attestante l’effettuazione delle inoculazioni obbligatorie, che l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 73/2017 (convertito in legge n. 119/2017) prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia. L’inosservanza si era infatti sostanziata nell’aver continuato ad accompagnare la figlia minorenne presso la scuola, facendole frequentare le lezioni, nonostante il divieto di accesso emanato dal D.S.

Un nuovo giudizio

Il provvedimento emanato dal D.S. è risultato legalmente conforme al contenuto della norma penale (articolo 650 c.p.), determinando quindi l’annullamento della sentenza di assoluzione impugnata dalla Procura. La Cassazione, di conseguenza, ha rinviato i genitori al Tribunale per un nuovo giudizio, dove si dovrà accertare la sussistenza delle condotte penalmente rilevanti, riguardanti non la mancata sottoposizione della minore alle vaccinazioni obbligatorie, ma l’accompagnamento a scuola e la frequentazione delle lezioni, in violazione del diniego di accesso statuito dal provvedimento del D.S.

WhatsApp
Telegram

Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart