Il Dirigente Scolastico non può rescindere unilateralmente il contratto di supplenza
Unams scuola Bari – Bat – I diritti di una docente precaria sono stati tutelati. Si era rivolta al prof. Bartolo Danzi perchè le avevano revocato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato sino al 30 Giugno 2013, dato poi ad un’altra docente meno graduata di Lei e senza la specializzazione sul sostegno.
Unams scuola Bari – Bat – I diritti di una docente precaria sono stati tutelati. Si era rivolta al prof. Bartolo Danzi perchè le avevano revocato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato sino al 30 Giugno 2013, dato poi ad un’altra docente meno graduata di Lei e senza la specializzazione sul sostegno.
Il sindacalista le approntava un ricorso in conciliazione presso la D.P.L. di Bari – Commssione del Pubblico impiego deducendo in fatto e diritto quanto segue:
"La scrivente in data 10/12/2012 è stata depositaria di contratto individuale di lavoro a t.d. Prot. 2126 presso l’istituto convenuto dal 10/12/2012 al 30/06/2013, su posto vacante per n.25 ore settimanali (posto sostegno Min. Psicofisici), in assoluta mancanza di personale fornito del titolo di specializzazione, essendo la scrivente prima da individuarsi dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia posto comune.
Con atto prot. 2194 del 12/12/2012 veniva revocata “in autotutela” la supplenza, del tutto arbitrariamente, con conferimento della medesima a personale avente minor punteggio rispetto all’odierna ricorrente.
Tale impostazione dell’istituto convenuto è in palese violazione dei principi discendenti dalle norme di diritto privato atteso che il contratto individuale di lavoro stipulato con la scrivente ha natura privatistica e quindi, il Dirigente scolastico non può revocarlo sulla base di un principio di diritto amministrativo, quale risulta il potere di autotutela.
Con la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico il datore di lavoro e il lavoratore che sottoscrivono un contratto individuale di lavoro, soggiacciono sullo stesso piano e dunque, la P.A. non ha potere di sovraordinazione rispetto al lavoratore tale da revocare unilateralmente, così come è avvenuto, il contratto di lavoro precedentemente stipulato con la comparte lavoratrice.
E’ fuor di dubbio che quanto é avvenuto risulta gravemente lesivo del diritto della scrivente la quale per effetto di tale revoca illegittima si trova, oggi, senza lavoro, avendo –peraltro- dovuto rinunciare a numerose altre supplenze. Non deve essere sottaciuto, peraltro, che la controinteressata *** non risulta in possesso di alcun titolo di specializzazione di sostegno ed è – peraltro- posizionata inferiormente rispetto alla ricorrente in graduatoria con punti 139, rispetto ai 161 della scrivente.
Pertanto ai sensi dell’art. 2043 del C.C. la scrivente richiede il risarcimento dei danni per la revoca sino al 30 giugno del contratto individuale di lavoro (termine attività didattiche) e la immediata attribuzione della stessa e di ogni maturato economico e giuridico. Con ogni più ampia salvezza di legge. […]"
Alla luce di tanto la Commissione Provinciale di Conciliazione nell’udienza del 14.3. u.s. ritenendo molto fondate le argomentazioni addotte nell’atto di conciliazione consigliava il Dirigente scolastico a transare la vertenza, proponendo un accordo conciliativo nel riconoscimento giuridico del periodo e un risarcimento danni pari a 400 Euro, atteso che la docente successivamente alle festività natalizie aveva accettato altra supplenza in altra scuola.
Pertanto il riconoscimento relativo al periodo rimasto scoperto da contratto è stato riconosciuto alla nostra assistita.