Dirigente scolastico incaricato chiede retribuzione come in ruolo, si pronuncia la Cassazione

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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11009 depositata il 5 aprile 2022 ha respinto la pretesa equiparazione retributiva avanzata da un dirigente scolastico con incarico annuale, rispetto agli omologhi di ruolo.

No all’equiparazione stipendiale tra DS incaricato e di ruolo

La differenza di stipendio tra il dirigente scolastico di ruolo e quello con incarico annuale è conforme alla legge. I giudici della Sezione Lavoro della Cassazione, confermando l’orientamento espresso nei primi due gradi di giudizio, hanno rigettato la domanda di un professore che, avendo svolto incarichi di dirigenza presso alcuni istituti scolastici, si era rivolto alla giustizia per richiedere l’equiparazione retributiva rispetto agli omologhi di ruolo.

Sì alla quota variabile dell’indennità di direzione ma non equiparazione retributiva totale

La Corte d’appello aveva respinto le doglianze del professore contro la sentenza del Tribunale, che a sua volta aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto verso il MIUR, riconoscendo il diritto a percepire la quota variabile dell’indennità di direzione, mentre aveva rigettato la domanda preordinata a ottenere lo stesso trattamento retributivo che spetta al dirigente di ruolo. Secondo i giudici d’appello, tali incarichi erano stati conferiti dall’amministrazione scolastica nel rispetto dell’art. 1 sexies della l. n. 43/2005, che aveva consentito la conferma dei precedenti incarichi e il ricorso alla reggenza. Per l’effetto, aveva escluso l’applicazione del c. 5 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e, in merito al trattamento retributivo spettante per lo svolgimento delle mansioni superiori, aveva ritenuto applicabili i contratti collettivi di comparto succedutisi nel tempo, che esercitando il potere riconosciuto dal c. 6 della norma richiamata, avevano previsto per il dirigente reggente una speciale indennità. Lo stesso giudice aveva richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale per sottolineare che in ipotesi di assegnazione a mansioni superiori è dovuta una maggiorazione del trattamento retributivo, ma non la piena equiparazione al dipendente inquadrato nella qualifica superiore.

Il ruolo della contrattazione collettiva

La Sezione lavoro ha quindi ritenuto infondata la tesi difensiva del professore, tesa a pretendere l’applicazione del trattamento riservato ai dirigenti scolastici stabilmente immessi nell’area della dirigenza, anche in considerazione della circostanza che alla contrattazione collettiva, che nella specie ha previsto un differenziale economico tra le due categorie di dirigenti, è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’orientamento risalente della Consulta

Secondo la Cassazione, il differenziale economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti incaricati delle funzioni dirigenziali, nonostante non realizzi la parificazione completa rispetto ai dirigenti di ruolo, non collide con i principi della Costituzione (articoli 3 e 36) in quanto operano le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 273/1997, attraverso la quale era stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge n. 312/1980, dove si prevedeva un’analoga indennità aggiuntiva che assicurava la maggiorazione rispetto allo stipendio del docente, senza tuttavia realizzare la totale equiparazione al preside o al direttore didattico. In quell’occasione la Consulta aveva osservato che non è irragionevole né discriminatoria, per i presidi incaricati, una differenza retributiva che tenga conto di un differente livello di qualificazione professionale, accertata, solo per i presidi di ruolo, a seguito di un apposito concorso.

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