Dirigente scolastico condannato per utilizzo improprio della autovettura in dotazione alla scuola

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Quello affrontato dalla Cassazione penale con sentenza del 31 marzo 2016 numero 13038 è un caso molto particolare ed interessante. L’autovettura intestata dall’Istituto I.S.I.P. “(OMISSIS)” di (OMISSIS) è risultata a completa disposizione della imputata – il Ds, e dopo che questa aveva venduto a terzi la propria autovettura privata – essendo utilizzata come un veicolo personale.

L’autovettura, infatti, risultava essere stata impiegata – oltre che per il quotidiano percorso casa-ufficio – sia ripetutamente per effettuare la spesa e accessi ad esercizi di vario genere, sia per recarsi per visite familiari e personali anche in città distanti ( (OMISSIS)), risultando financo il consentito utilizzo a terzi per finalità estranee a quelle istituzionali (in periodi di accertata assenza della ricorrente dal territorio nazionale). L’autovettura risultava, in particolare, parcheggiata – al rientro dal lavoro e nei giorni liberi e festivi – nel posto auto per il quale la ricorrente era titolare di abbonamento ed ove prima aveva parcheggiato l’auto personale poi venduta. L’abusività di siffatto utilizzo è stata desunta dal regolamento dell’istituto scolastico che prevedeva quale assegnatario del veicolo l’ufficio tecnico, che doveva conservare le chiavi dell’autovettura e i documenti in copia prevedendosi l’esistenza di personale addetto alla conduzione del veicolo, definito come il personale assegnato espressamente alla conduzione tramite ordine di servizio, che veniva nominato dal consegnatario, con divieto di utilizzo da parte di personale non autorizzato .

Lo stesso regolamento prevedeva l’utilizzo del veicolo “esclusivamente” per l’espletamento dei servizi interni ed esterni indicati, escludendone – quindi – l’uso per motivi personali ed anche il percorso casa-ufficio. Del resto , rilavano i giudici, era ben nota la gestione privatistica della stessa autovettura da parte della ricorrente, la quale era lei ad autorizzarne l’uso ad altri dipendenti consegnando le chiavi e senza alcun rispetto di qualsiasi formalità (neanche annotazione dei viaggi e dei chilometraggi) ed alle quali ella era insofferente. Inoltre, si apprende dalla sentenza impugnata che, non solo non risulta essere stato accertato che la imputata provvedesse a sue spese ai rifornimenti di carburante per la vettura da lei utilizzata, ma – al contrario – risulta, documentalmente ed a mezzo di testimoni, che il carburante ed i pneumatici dell’autovettura erano stati pagati dall’Istituto.

I giudici condannano il Dirigente scolastico per peculato, riportando alcuni principi importanti.
In un caso di un uso costante abusivo dell’automobile di servizio protrattosi per nove mesi con viaggi per oltre 12.000 Km. e consumo di oltre 1000 litri di benzina è stato affermato che integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, utilizzando abusivamente il mezzo di servizio, consuma una significativa quantità di carburante arrecando un apprezzabile danno patrimoniale all’Amministrazione (Sez. 6, n. 18465 del 17/02/2015, De Paola, Rv. 263940; v., anche, conforme Sez. 6, n. 35676 del 14/05/2015, Fumagalli, Rv. 265602), dandosi rilievo, in entrambe le vicende, al consumo di carburante, oggetto di specifica contestazione. Ancora, in altra vicenda, nell’ambito della quale era stato contestato genericamente il consumo di carburante – osservandosi che per esso non è possibile la restituzione – è stato affermato integrare il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio l’utilizzo dell’autovettura di servizio per fini personali (Sez. 6, n. 19547 del 04/04/2012, D’Alessandro e altro, Rv. 255418).

Risulta minoritario l’orientamento secondo il quale integra il delitto di abuso d’ufficio l’utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d’istituto, non rilevando a tal fine le disfunzioni o l’entità del danno cagionato alla P.A., ma solo l’ingiusto vantaggio patrimoniale procurato dall’agente a sè stesso o a terzi, reso in un caso relativo alla modifica dell’originaria imputazione di peculato nel delitto di abuso d’ufficio continuato, in cui un prefetto ha disposto e consentito diversi accompagnamenti della moglie per viaggi effettuati con autovetture di servizio (Sez. 6, n. 25537 del 15/04/2009, Gallitto, Rv. 244358).
Vi sono, infine, decisioni che hanno concluso per l’irrilevanza penale dell’abuso dell’autovettura di servizio. Tanto, in un caso relativo ad un episodio di spostamento dell’autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all’amministrazione, come pure in altro caso, relativo a nove episodi di indebito utilizzo di autovetture di servizio da parte di assessori comunali – laddove è stato affermato che non è configurabile il reato di peculato nell’uso episodico ed occasionale di un’autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (Sez. 6, n. 5006 del 12/01/2012, Perugini, Rv. 251785), anche in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida (Sez. 6, n. 7177 del 27/10/2010, Mola e altri, Rv. 249459).

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